REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E/O ALTRI VANTAGGI ECONOMICI E DEL PATROCINIO

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 87 del 29.07.2024

Data di pubblicazione:
03 Settembre 2024

REGOLAMENTO  

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E/O ALTRI VANTAGGI ECONOMICI E DEL PATROCINIO

PREMESSA

La Consolazione ETAB è una IPAB erede delle antiche  “Opera Pie” di Todi, fondata dai cittadini allo scopo di amministrare i lasciti in favore dei bisognosi e provvedere alle cure della “Fabbrica del Tempio della Consolazione”: un’opera d’arte unica al mondo, per purezza di stile e perfetta armonia delle forme, ancora oggi “modello ideale” dell’Umanesimo e del Rinascimento.

L’ente è un ente che orienta la propria attività alle attività di assistenza e beneficenza supportando anche le attività culturali cittadine secondo le capacità di bilancio.

L'attività di questo Ente si sintetizza in due principali campi di azione che, se a prima vista possono sembrare distanti, risultano nella logica d'azione di questa IPAB, perfettamente complementari:

1) interventi di solidarietà a favore dei cittadini in condizione di fragilità e disagio, con particolare attenzione a quelle situazioni in cui un contributo economico risulti utile per il reinserimento del soggetto svantaggiato in un contesto attivo e produttivo, con ricadute positive anche sulla comunità cittadina;

2) valorizzazione e tutela del patrimonio artistico e storico della città con particolare riferimento alle opere d’arte di diretta competenza dell’Ente, come, ad esempio, il Tempio di S. Maria della Consolazione e il Castello di Petroro.

L'attività di sostegno deve essere strumentale per provocare processi di ripresa economica ed in generale un benessere diffuso per tutti.

Il vigente Statuto ed in particolare l’art. 3 (scopi) prevede tra l’altro che „L 'Ente persegue fini assistenziali e culturali collegati alla comunità cittadina“. 

Pur non essendo un ente locale, questo Ente intende seguire per analogia le indicazioni fornite dall'articolo 12 della legge 241/1990 circa gli obblighi di predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari.

Evidenziato infatti che:

- la predeterminazione dei criteri, quanto la dimostrazione del loro rispetto da parte delle singole amministrazioni in sede di concessione dei benefici, sono rivolte ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e si atteggiano a principio generale, in forza del quale l'attività di erogazione della Pa deve in ogni caso rispondere a referenti oggettivi, e, quindi, definiti prima della adozione di ogni singolo provvedimento ai sensi dell’art. 97 e a garanzia dalla effettiva imparzialità dell'azione amministrativa.

- Il fine pubblico sotteso a un finanziamento, infatti, deve essere accuratamente verificato e perseguito dagli organi istituzionalmente deputati (in questo caso il Consiglio di Amministrazione).

 

CAPO I NORME GENERALI

 

Art. 1 Oggetto e finalità.

1.         Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12, L. n. 241 del 7.8.1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"), e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione dell’Ente La Consolazione ETAB si attiene per la concessione di contributi in denaro e vantaggi economici di qualunque genere.

2.         L’Ente La Consolazione ETAB concede, in conformità allo Statuto Comunale, contributi in denaro e altri vantaggi economici al fine di sostenere ed incentivare autonomi interventi, iniziative, attività, eventi da parte di soggetti terzi, che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità promuovendo la partecipazione popolare, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà.

3.         Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

 

Art. 2 Tipologia delle forme di sostegno.

1.         Il sostegno il ETAB può concretizzarsi a favore di interventi, iniziative, attività, eventi e manifestazioni (da ora in poi denominati tutti "iniziativa/e"), mediante:

a)         la concessione di contributi in denaro, in via ordinaria e straordinaria (d'ora in poi denominati "contributi"), anche nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione, comprese le diverse accezioni di premi e sovvenzioni;

b)         l'attribuzione di altri vantaggi economici, in via ordinaria, straordinaria, o nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione, diversi dall'erogazione di denaro.

Le forme di sostegno sopraindicate alle lettere a) e b) sono denominate "benefici" all'interno del presente regolamento.

2.         Il sostegno del ETAB può concretizzarsi altresì mediante la concessione di Patrocinio e/o logo.

 

Art. 3 Definizioni.

1.         Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si definiscono:

a)         contributi: somme di denaro, erogate una tantum, a sostegno di particolari iniziative a carattere straordinario;

b) altri vantaggi economici in via ordinaria o straordinaria: benefici diversi dall'erogazione in denaro, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo (periodo limitato nel tempo), o sistematico (con cadenza fissa, settimanale o altro), di sedi, sale, strutture, luoghi, strumenti ed attrezzature (d'ora in poi denominati "beni") di proprietà o nella disponibilità di ETAB, o vantaggi di altro genere;

c)         convenzione: accordo tra ETAB e uno o più enti pubblici o privati per disciplinare lo svolgimento di attività o iniziative di interesse pubblico organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati;

d)         collaborazione: modalità di realizzazione di una iniziativa o di iniziative di particolare e significativa rilevanza pubblica, ove ETAB figuri in qualità di co-promotore insieme ad altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifiche competenze;

e)         coprogettazione: forma di partenariato con la quale l'Amministrazione di ETAB e gli enti del terzo settore, salva possibile co-programmazione, progettano, ed eventualmente realizzano insieme, secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, e senza scopo di lucro, le attività di interesse generale, negli ambiti previsti dalla legge, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

f)         Patrocinio: esprime la simbolica adesione di ETAB ad un'iniziativa meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, turistiche, economiche, sociali e/o condivisibile rispetto all'interesse generale, tenendo conto della valenza dell'iniziativa, della ricaduta sul territorio e sull'immagine della Città.

Il Patrocinio non può essere concesso per iniziative che rivestono carattere commerciale o dalle quali possa derivare un lucro, anche indiretto, per soggetti terzi.

Sono esclusi i contributi ordinari ossia le somme di denaro a sostegno dell'attività ordinaria complessiva svolta dal soggetto richiedente, anche per singole iniziative, nelle aree indicate all'art. 6 o comunque di interesse pubblico, in applicazione del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.) in quanto trattasi di attività tipicamente svolta da Comuni, Province e/o Regioni.

 

Art. 4 Beneficiari.

1.         La concessione di contributi in denaro e l'attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dal ETAB a favore di:

•           Associazioni e comitati;

•           enti del Terzo Settore come delineati dalla L. n. 106/2016 e dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017;

•           Società sportive senza fini di lucro;

•           Fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato, tutti senza fine di lucro;

•           Istituzioni scolastiche statali o paritarie, strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale;

•           Associazioni    di         categoria          di         operatori          economici        o          singole imprese            limitatamente al perseguimento delle finalità di cui alle lett. d), f), g) e k) dell'art. 6;

 •          Enti pubblici o istituzioni pubbliche, IPAB, Asp per le attività che essi esplicano a beneficio del Comune.

2.         Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi in denaro alle persone fisiche, ai sindacati, ai movimenti e ai partiti politici.

3.         I beneficiari devono svolgere le iniziative entro il territorio comunale o al di fuori di esso, quando rientrino nella programmazione dell'Amministrazione Comunale e/o di ETAB e/o presentino contenuti direttamente legati alla città di Todi e/o rivestano caratteristiche di particolare rilievo nell'ambito in cui si svolgono.

4 .       Non può essere destinatario di contributi chi ha debiti nei confronti dell’amministrazione o contenziosi in corso.

Sono altresì esclusi da contributi e/o patrocinio coloro che attraverso mezzi stampa, social network o espressioni pubbliche simili, abbiamo leso l’immagine dell’ente.

 

 

Art. 5 Aree di intervento.

Si premette che le concessioni trovano limite nelle capacità di Bilancio e seguono un criterio cronologico sino ad esaurimento fondi.

Si evidenzia altresì che i contributi non sono concessi per attività contrarie alle finalità di questo Ente desumibile dallo Statuto o dalle tavole di fondazione.

1.         I benefici di cui all'art. 2, comma 1, sono concessi dal ETAB per favorire la partecipazione attiva dei soggetti che operano a livello cittadino nelle seguenti aree di intervento:

a)         promozione e protezione sociale, sviluppo di comunità anche dei quartieri, iniziative di solidarietà, socio-sanitarie e di promozione e tutela della salute e del benessere, sociali, culturali o ricreative, inclusione sociale e di genere;

b)         formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani, iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e politiche giovanili;

c)         cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici, attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e della relativa memoria, artistico, musicale, teatrale, cinematografico e culturale della città;

d)         sport e tempo libero, iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive e ricreative, anche a favore delle persone con disabilità e anziane;

e)         tutela dell'ambiente, degli animali e del verde, iniziative promozionali per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico, promozione della mobilità sostenibile;

f)         turismo, promozione culturale e del patrimonio artistico della città, iniziative di animazione del centro storico e dei quartieri e per la valorizzazione commerciale e marketing territoriale;

g)         sviluppo economico e relazioni internazionali, iniziative volte a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali, sia a livello nazionale che a livello internazionale;

h)         sensibilizzazione, promozione e iniziative di carattere socio-culturale legate alla promozione del volontariato, dei diritti umani, alla cooperazione internazionale ed educazione alla pace, al dialogo interculturale, alle attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza ed ai rapporti con le città gemellate;

i)          sviluppo della ricerca scientifica e innovazione tecnologica in connessione con iniziative legate alle eccellenze distintive del territorio;

j)          protezione civile per lo svolgimento di attività educative, formative e ogni forma di iniziativa, volta a promuovere le attività e i compiti della protezione civile;

k)         innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione per l'organizzazione e la promozione di iniziative dirette a tali fini;

l)          attività connesse a celebrazioni e solennità civili e religiose;

m)        altre iniziative non riferibili alle aree elencate, individuate dalla Giunta con propria deliberazione.

Sono escluse le convenzioni in essere che trovano diversa disciplina derivanti da avvisi pubblici (es. Contributo Auser, Croce Rossa o Protezione Civile per la festa dell‘8.9.2024) e/o convenzioni con enti pubblici (es. Convenzione UslUmbria 1 e Mi Fido di Te per le attività in favore dei centri Dann di Todi di cui ETAB è fondatore insieme a Comune di Todi e Usl Umbria 1).

Trovano diversa applicazione anche le attività tradizionali in favore dell’IIS Ciuffelli Einaudi come i sussidi e i contributi di mobilità e/o altre scuole di ogni ordine e grado di Todi.

Sono diversamente disciplinati anche i contributi economici erogati a sostegno economico di persone e/o famiglie.

Il presente Regolamento non si applica (Esclusioni):

 a)        ai contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;

b)         ai contributi economici ad associazioni o enti per gli interventi urgenti di solidarietà, in caso di calamità o di stato di emergenza dichiarato;

c)         nei casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre normative specifiche.

d)         alle concessioni onerose annuali o pluriennali di immobili di proprietà di ETAB a soggetti operanti senza scopo di lucro per l'utilizzo quale sede.

2.         Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.

3.         Il presente regolamento non si applica per la disciplina delle convenzioni di cui alla normativa speciale contenuta nell'art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017 ss. mm.ii.

 

CAPO II

DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

 

Art. 6 Criteri generali per la concessione.

1.         I contributi e gli altri vantaggi economici sono concessi sulla base delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri generali, anche non cumulativi:

a)         coerenza con lo Statuto e/o le tavole di fondazione di ETAB;

b)         significatività, pertinenza e rilevanza territoriale dell'iniziativa, anche attraverso il coinvolgimento della comunità tuderte da parte del richiedente in fase di progettazione;

c)         capacità dell'iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale e di promuovere l'immagine della Città, in tutte le sue manifestazioni;

d)         quantità e qualità delle iniziative programmate;

e)         originalità ed innovazione delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;

f)         capacità di autofinanziamento;

g)         presenza di contributi in qualunque forma concessi da parte di soggetti pubblici o privati;

h)         capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più soggetti;

i)          gratuità o onerosità delle iniziative programmate;

j)          garanzia di massima accessibilità da parte di tutte le persone, qualsiasi sia la loro abilità;

k)         affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti condotte e attività;

l)          criterio preferenziale per le Associazioni è l'iscrizione al registro comunale delle Associazioni.

2.         Il Cda di ETAB con proprio atto potrà ulteriormente specificare il contenuto dei criteri di cui al comma precedente.

 

Art. 7 Presentazione della domanda.

1.         La domanda di ammissione ai benefici, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere compilata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del ETAB, in conformità a quanto indicato da apposito disciplinare e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni.

2.         La domanda va presentata, secondo le modalità e i termini previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del presente regolamento.

 

Art. 8 Modalità di concessione dei contributi.

1.         Nel Bilancio i contributi sono considerati nel fondo apposito (attualmente 1-6-1).

 

 

Art. 9 Modalità di concessione dei contributi in via straordinaria.

1.         Nell'ambito delle aree di attività indicate all'art. 6, per specifiche iniziative Il Consiglio di ETAB può autorizzare contributi, come definiti dall'art. 3.

2.         Il contributo viene concesso con deliberazione a richiesta dell’istante sulla base del presente regolamento pubblicato sul sito di ETAB.

3.         L’ufficio amministrativo verifica i presupposti di fatto e di diritto, i requisiti soggettivi ed oggettivi della domanda - tenendo conto dei criteri indicati nel presente regolamento - e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il responsabile del procedimento competente procede secondo le modalità previste.

4.         il cda di ETAB autorizza la concessione dei contributi di cui al presente articolo esplicitando nella motivazione le valutazioni effettuate, alla luce dei criteri e delle modalità sancite ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. 7.08.1990, n. 241 ss.mm.ii..

5.         I contributi economici sono concessi dal Consiglio di Amministrazione con propria determinazione, mentre il patrocinio, l’uso del logo, la collaborazione e l’utilizzo di locali potrà essere accordata mediante determina presidenziale.

 

Art. 10  Modalità di concessione degli altri vantaggi economici e disciplina.

1.         Al fine di favorire le iniziative nell'ambito del presente regolamento sono concessi i vantaggi economici di cui all'art. 3 del regolamento.

2.         La concessione in uso di beni o altri vantaggi economici viene accordata con determinazione del Presidente che ha comunque facoltà di sottoporre ogni istanza al Consiglio.

3.         L'utilizzo dei beni per le attività e le iniziative svolte dal ETAB e dai suoi organismi istituzionali, e per le riunioni delle loro commissioni, è gratuito.

4.         L'utilizzo occasionale o temporaneo dei beni di ETAB, di cui all'art. 3, è disposto su domanda degli interessati, da presentare - di norma - almeno 15 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, specificando l'uso per cui è richiesto. Il Settore competente provvederà successivamente a svolgere l'istruttoria.

5. per l’uso della Chiesa della Consolazione l’ente dispone per quanto di competenza ma l’istanza deve pervenire con un preavviso di giorni 40 secondo il regolamento disponibile sul sito dell’ente al seguente indirizzo:

https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/3626659/Regolamento-Diocesi_Atti-non-liturgici-nelle-chiese.pdf

Le richieste per concerti nelle chiede ed iniziative culturali vanno effettuate tramite il Rettore della Chiesa attualmente Don Francesco Valentini.

Per maggiori informazioni: https://etabtodi.it/contenuti/341467/tempio-consolazione-informazioni-utili (modulistica a cura del Rettore a fine pagina tra gli allegati).

6.         Il beneficiario deve utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nel progetto presentato.

7.         Ove non diversamente disciplinato, il beneficiario assume la qualità di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene. Il beneficiario deve altresì manlevare l’ente da ogni responsabilità e/o ingerenza o fatto di terzi.

8.         Nel caso di concessione in uso dei beni di cui all'art. 3, di proprietà, il beneficiario solleva l’Ente La Consolazione ETAB da ogni responsabilità derivante dal loro utilizzo.

9.         L'attribuzione degli altri vantaggi economici non è di norma soggetta a rendicontazione, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di concessione.

10.       Rimane ferma la vigente disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico contenuta nello specifico regolamento.

 

CAPO III CONVENZIONI, COLLABORAZIONI E

COPROGETTAZIONI

 

Art. 11 Convenzioni.

1.         Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 2, il Cda di ETAB, con propria deliberazione, può approvare schemi di convenzione ai sensi dell'art. 3, del presente regolamento, a cui darà esecuzione il Presidente o suo delegato.

Il Cda di ETAB, con apposita deliberazione, può stabilire che le convenzioni per determinati ambiti siano precedute da un avviso, qualora l'importo del contributo e/o vantaggio economico superi una determinata soglia.

2.         La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a)         la descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con lo Statuto di ETAB;

b)         l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa;

c)         la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;

d)         l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato;

e)         l'obbligo di presentare una relazione finale sulla iniziativa svolta;

f)         l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;

g)         gli oneri reciproci, compreso il potere di vigilanza del ETAB tramite gli Uffici del Settore competente nella gestione oggetto della convenzione.

3.         Alle convenzioni non si applica quanto previsto dall'art. 17, comma 3 del presente regolamento.

4.         Speciali convenzioni ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 117/2017 possono essere stipulate per la concessione in comodato di beni di proprietà di ETAB, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

5.         Speciali convenzioni ai sensi della vigente legislazione, anche regionale, possono essere stipulate per istituzioni paritarie e strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale.

 

Art. 12 Collaborazioni.

1.         Le collaborazioni di cui all'art. 3 sono approvate, su proposta dei promotori, con deliberazione del Cda di ETAB che può adottare mediante apposito disciplinare, sottoscritto dalle parti, nel quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

2.         Per le modalità di concessione del contributo, i criteri di rendicontazione e la successiva liquidazione si applicano rispettivamente gli artt. seguenti del presente regolamento.

 

Art. 13 Coprogettazioni.

1.         Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 2 il Cda di ETAB, anche di concerto con i servizi sociali comunali e/o l’area sociale dell'ambito territoriale di riferimento, può avviare un percorso di progettazione condivisa con tutti i soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento, avente come oggetto l'ideazione e la realizzazione di una iniziativa nell'ambito delle aree di cui all'art. 6.

2.         L'individuazione dei soggetti da coinvolgere deve avvenire tramite pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio e nel sito istituzionale del ETAB o nelle modalità e nei termini individuati dalla legge.

 

CAPO IV DISCIPLINA DEL PATROCINIO

 

Art. 14 Concessione del Patrocinio.

1.         Il Patrocinio del ETAB è unico ed è concesso dal Presidente. L'iniziativa può essere realizzata nel territorio comunale o al di fuori di esso purché persegua le finalità di cui all'art. 3, del regolamento.

2.         Il Patrocinio non dà luogo all'automatica concessione di ulteriori benefici. Qualora al Patrocinio si aggiunga anche la richiesta di concessione di contributi e/o altri vantaggi economici, si applicheranno le relative disposizioni e procedure del presente Regolamento.

 

Art. 15 Presentazione della domanda di Patrocinio.

1.         La domanda di concessione di Patrocinio, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere presentata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale di ETAB. Essa deve contenere una breve illustrazione del tipo di iniziativa che si vuole organizzare, la data di realizzazione, le finalità prefissate e deve essere inviata almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.

2.         La risposta all'interessato verrà fornita entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda.

3.         Nel caso in cui la richiesta di patrocinio venga inviata non nei termini dei trenta giorni previsti, sarà esclusiva e insindacabile decisione del Presidente riservarsi di prendere comunque visione della domanda di richiesta.

 

Art. 16 Materiale pubblicitario e revoca.

1.         Tutto il materiale pubblicitario, anche online, deve riportare la seguente dicitura "Con il Patrocinio di ETAB " o per esteso de‘ LA Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza“, unitamente al logo di ETAB.

2.         Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca del Patrocinio, quanto disposto ai dell'art. 21 del presente regolamento.

 

CAPO V

CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

 

Art. 17 Concessione dei contributi in via ordinaria e straordinaria.

1.         Di norma i contributi sono concessi preventivamente all'attività svolta e liquidati dopo la rendicontazione, di cui al successivo art. 18, nei tempi e modi previsti dall'art. 19 del presente regolamento.

2.         Se richiesto dal beneficiario con istanza motivata, il Presidente competente può concedere in via eccezionale un acconto, fino a un massimo del 50% del contributo, nei casi in cui si renda necessario per consentire l'avvio dell'iniziativa o dell'attività.

3.         Ove non diversamente stabilito dal Consiglio, l’ammontare del contributo non può superare l’80% delle uscite rendicontate per lo svolgimento dell’attività o dell’iniziativa ammessa a finanziamento, come predeterminato nell’atto di concessione del contributo, e comunque nel limite del 100% del disavanzo tra le entrate e le uscite, qualora inferiore.

4.         Il limite dell'80% indicato nel comma precedente può essere superato:

a)         in casi di particolare interesse o di alta valenza sociale, culturale, civica con provvedimento motivato del Cda di ETAB;

b)         se previsto dalla convenzione di cui all'art. 11 del presente regolamento.

 

Art. 19 Rendicontazione dei contributi.

1.         Per la rendicontazione dei contributi di cui all'art. 3, lettere a), b), d), e) e f) del presente regolamento, ai fini della liquidazione, i beneficiari dovranno presentare:

•           breve relazione dell'iniziativa;

•           rendiconto consuntivo dell'iniziativa, distinguendo tutte le singole voci di entrata e di uscita e disavanzo;

•           idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle entrate conseguite, di cui gli originali dovranno essere conservati per ogni eventuale verifica, anche a campione.

•           modulistica reperibile sul sito (esenzione DURC, dichiarazione applicazione ritenuta 4%, dichiarazione relativa all’IVA e dichiarazione relativa alla veridicità dei documenti presentati).

2.         Le spese e le entrate dovranno essere veritiere e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo. Saranno considerate solo le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa, con esclusione - a titolo esemplificativo e non esaustivo - delle spese di lusso o voluttuarie e dei beni durevoli, salvo che questi ultimi, al termine dell'iniziativa, vengano riconosciuti di interesse e siano acquisiti da ETAB. Il Consiglio di ETAB, con proprio provvedimento, potrà definire le tipologie di spesa non ammesse a contributo, nel rispetto di quanto in precedenza definito o all'interno dello specifico avviso ove approvato.

 3.        La documentazione di cui al primo comma deve essere presentata entro 90 dalla fine dell'esercizio o della iniziativa, salvo la possibilità di chiedere proroga motivata. Decorsi 90 giorni senza alcuna comunicazione il contributo decade automaticamente.

Per i contributi economici al di sotto di euro 500,00 risulta esclusivamente necessario acquisire la modulistica dell’ente (esenzione DURC, dichiarazione applicazione ritenuta 4%, dichiarazione relativa all’IVA non va prodotta la dichiarazione relativa alla veridicità dei documenti presentati) senza relazione, documentazione e rendiconto.

 

Art. 20 Liquidazione dei contributi economici.

1.         I contributi di cui all'art. 3 del presente regolamento, sono liquidati con provvedimento dal Presidente competente entro i 90 giorni successivi alla presentazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 19, comma 1.

2.         Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente.

3.         Qualora L’Ente La Consolazione ETAB risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti del beneficiario, provvede alla compensazione automatica decurtando la somma dovuta dall'importo del contributo; laddove sia presente una situazione debitoria particolarmente significativa, nessun contributo potrà essere erogato al beneficiario, finché non verrà preventivamente concertato e sottoscritto con il Settore competente un piano di rientro rateale dal debito.

La liquidazione avviene entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa prevista.

 

Art. 21 Ulteriori obblighi dei beneficiari.

1. In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di antiriciclaggio, la concessione di contributi e altri vantaggi economici è subordinata alla previa presentazione di apposita autocertificazione, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., in cui il legale rappresentante dichiari di aver adempiuto agli obblighi che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a contributi, erogazioni ed altri vantaggi ricevuti da terzi per le attività svolte.

2.I beneficiari hanno l'obbligo:

a)         di utilizzare i contributi e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le attività e      iniziative per cui sono stati concessi;

b)         di comunicare tempestivamente a ETAB eventuali modifiche parziali dell'iniziativa;

c)         di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri vantaggi economici da parte del ETAB per le attività e lo svolgimento delle iniziative. Tutto il materiale pubblicitario, anche online, deve recare la seguente dicitura: "con il contributo di ETAB" o dicitura estesa, unitamente al logo di ETAB.

3.         Il pagamento dei tributi o tariffe SIAE è in ogni caso a carico dei beneficiari.

 

Art. 22 Mancata concessione e revoca dei benefici.

Il Presidente su indicazione/segnalazione del/della Responsabile del Procedimento e previa informativa al Consiglio di Amministrazione, procede alla revoca del contributo:

in caso di mancata presentazione della relazione dell'attività complessiva e del rendiconto consuntivo dell'esercizio, nei termini previsti dal presente regolamento, della documentazione giustificativa, nei termini previsti del presente regolamento;

L'iniziativa non sia stata realizzata o non sia stata svolta.

Per le iniziative non realizzate e non rinviabili per causa di forza maggiore l'Amministrazione può concedere un contributo che copra le spese sostenute fino ad un massimo del 30%;

il programma della iniziativa sia stato modificato in maniera sostanziale senza averne ottenuto prima l'autorizzazione del Comune.

per la concessione di utilizzo di beni o altri vantaggi economici, qualora:

•           l'attività o iniziativa svolta sia gravemente in contrasto con le finalità previste nell'atto di concessione;

•           non siano state eseguite le prestazioni previste da un eventuale accordo tra ETAB e beneficiario;

•           vi siano ragioni improrogabili di interesse pubblico.

2.         Il provvedimento di revoca, non appena divenuto esecutivo, viene comunicato tempestivamente al soggetto richiedente.

3.         Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici, la condanna con sentenza definitiva, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii (Codice dei Contratti Pubblici), nei confronti del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, in base allo Statuto.

4.         Fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 comma 3, costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici per il soggetto che risulti avere un debito liquido ed esigibile e sia stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse, tributi e canoni abbia ricevuto invano la notificazione di riscossione coattiva di somme iscritte a ruolo per: violazione accertata e contestata per affissioni abusive, pubblicità abusiva, occupazione suolo pubblico abusiva, pagamento di sale o spazi dati in concessione, pagamenti delle affissioni, risarcimento per danneggiamento di immobili pubblici, somme dovute per l'occupazione di immobili pubblici. Comporta, altresì, gli effetti del precedente periodo, l'utilizzo non autorizzato dello Stemma del ETAB.

5.         Costituiscono ulteriori motivi di revoca dei contributi e altri vantaggi economici, i casi previsti all'art. 23, del presente regolamento.

6.         Nel caso di revoca del contributo, il Presidente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

7.         Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.

 

Art. 23 Riduzione del contributo.

1.         Il Presidente, dopo aver ricevuto comunicazione e aver prestato assenso in forma scritta alle modifiche avvenute, sentito il/la Responsabile del Procedimento, può procedere alla riduzione del contributo concesso in proporzione all'attività svolta, nei casi in cui:

a)         l'iniziativa sia stata realizzata in misura parziale o differente;

b)         risulti parzialmente errata o insufficiente la rendicontazione;

c)         i costi reali risultino inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato.

 

Art. 24 – progetti co-finanziati dal Comune di Todi.

Per quanto riguarda i progetti co-finanziati dal Comune di Todi, l’erogazione potrà avvenire dietro comunicazione dell’importo assicurato dal Comune di Todi.

In caso di riduzione del suddetto importo  riconosciuto dal Comune di Todi rispetto al quadro delle entrate e delle uscite (preventivo) presentato in sede di domanda, il contributo accordato da ETAB si ridurrà proporzionalmente.

Ai fini dell’erogazione risulta sufficiente la liquidazione o determinazione del contributo da parte del Comune e non anche la materiale erogazione al fine di non penalizzare i soggetti beneficiati con tempi eccessivamente onerosi.

 

CAPO VI

PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI

 

Art. 25 Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario.

1.         I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet, o analoghi portali digitali, le informazioni sui contributi e vantaggi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente, qualora siano pari o superiori a diecimila euro, in ottemperanza all'art. 1, commi 125 e seguenti della L. n. 124/2017, come sostituito dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019 e ss. mm.ii.

2.         L'inosservanza degli obblighi citati al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione pari all'1% degli importi ricevuti (con importo minimo fissato in duemila euro), nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 125 ter della legge n. 124/2017, come modificato dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019 e ss. mm.ii., dal 1 gennaio 2020.

3.         Il mancato adempimento nei termini di legge degli obblighi di cui al comma precedente comporta altresì la revoca e restituzione integrale del beneficio erogato.

Trasparenza.

Gli atti di concessione del contributo e/o di altro vantaggio economico vengono pubblicati, a norma degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii., sul sito istituzionale del ETAB nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo modalità di facile consultazione,

 

Art. 26 Responsabile del Procedimento amministrativo.

1.         Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 ss. mm. ii., il/la Dirigente individua il/la Responsabile del procedimento dell'istruttoria e di ogni altro adempimento previsto dal procedimento. Se non individuato le funzioni sono svolte dal Segretario.

2.         L'Ufficio del Settore competente ed il nominativo del/della Responsabile dovranno essere comunicati a chiunque ne abbia interesse, nonché ai soggetti richiedenti.

 

Art. 27 Norme finali e transitorie.

1.         Al fine di agevolare l'iter del procedimento, è consentito pubblicare avvisi o notizie per la concessione di contributi anche in assenza degli stanziamenti di bilancio, purché sia precisato che l'assegnazione avverrà subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie e nei limiti delle stesse.

2.         Il presente regolamento si applica, limitatamente a tale fase del procedimento, ai provvedimenti di liquidazione dei contributi in corso all'entrata in vigore del presente regolamento.

3.         Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

 

Art. 28 Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 settembre 2024 e quindi con riferimento alle istanze presentate dalla data suddetta.

Pubblicità del regolamento 1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale di ETAB, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Ultimo aggiornamento

Giovedi 19 Settembre 2024