Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 87 del 29.07.2024 - modificato con deliberazione 7 del 30.01.2026
ATTENZIONE
VERIFICARE I TEMPI NECESSARI PREVENTIVAMENTE RISPETTO AGLI EVENTI PER PRESENTARE ISTANZA
VERIFICARE I TERMINI DI DECADENZA DEL CONTRIBUTO LEGATI ALLA RENDICONTAZIONE
SONO PREVISTE MODALITA' SEMPLIFICARE PER I CONTRIBUTI FINO A EURO 500,00
REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E/O ALTRI VANTAGGI ECONOMICI E DEL PATROCINIO
Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 87 del 29.07.2024
Modificato con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 30.01.2026
PREMESSA
La Consolazione ETAB è un’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB), erede delle antiche Opere Pie della città di Todi, fondate per amministrare lasciti e beni destinati al sostegno delle persone bisognose e alla cura e conservazione della Fabbrica del Tempio di Santa Maria della Consolazione, bene di straordinario valore storico, artistico e culturale per la comunità cittadina.
L’Ente, nel rispetto delle proprie finalità statutarie, orienta la propria attività prevalentemente ai settori dell’assistenza e della beneficenza, nonché, nei limiti delle disponibilità di bilancio, al sostegno e alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e delle iniziative culturali di interesse cittadino.
L’azione istituzionale dell’Ente si sviluppa in due ambiti tra loro complementari:
interventi di solidarietà sociale a favore di cittadini in condizioni di fragilità e disagio economico e sociale, con particolare attenzione a quelle misure che favoriscano percorsi di autonomia, reinserimento sociale e produttivo, generando ricadute positive per l’intera comunità;
tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico di competenza dell’Ente, con particolare riferimento al Tempio di Santa Maria della Consolazione e al Castello di Petroro.
Tali interventi sono concepiti come strumenti funzionali alla promozione del benessere collettivo e allo sviluppo equilibrato della comunità locale.
Il vigente Statuto dell’Ente, e in particolare l’articolo 3, prevede che “l’Ente persegue fini assistenziali e culturali collegati alla comunità cittadina”.
Pur non rivestendo la qualifica di ente locale, la Consolazione ETAB intende conformare la propria azione amministrativa ai principi generali di trasparenza, imparzialità e buon andamento, richiamando per analogia quanto previsto dall’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari.
La predeterminazione dei criteri di concessione, così come la verifica del loro rispetto in sede di adozione dei singoli provvedimenti, è finalizzata ad assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa e a garantire l’effettiva imparzialità dell’Ente, in conformità ai principi di cui all’articolo 97 della Costituzione.
CAPO I NORME GENERALI
Art. 1 – Oggetto, finalità ed esclusioni/deroghe
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dei principi di cui all’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto dello Statuto dell’Ente, i criteri e le modalità per la concessione da parte di ETAB di contributi in denaro e di altri vantaggi economici.
2. ETAB concede i benefici di cui al comma 1 al fine di sostenere iniziative promosse da soggetti terzi che perseguano finalità di pubblico interesse e siano coerenti con le finalità istituzionali dell’Ente, in applicazione del principio di sussidiarietà.
3. Il regolamento è ispirato ai principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
Sono escluse le convenzioni in essere che trovano diversa disciplina derivanti da avvisi pubblici (es. Contributo Auser, Croce Rossa o Protezione Civile, le attività per la festa dell‘8 settembre di ogni anno in occasione della Natività della Beata Vergine Maria) e/o convenzioni con enti pubblici (es. Convenzione UslUmbria 1 e Mi Fido di Te per le attività in favore dei centri DNA di Todi di cui ETAB è fondatore insieme a Comune di Todi e Usl Umbria 1 e le iniziative per il contrasto ai DNA).
Trovano diversa applicazione anche le attività tradizionali in favore dell’IIS Ciuffelli Einaudi come i sussidi e i contributi di mobilità e/o altre scuole di ogni ordine e grado di Todi.
Sono altresì escluse le attività che svolge l’ente in proprio e coinvolge i soggetti beneficiari di cui all’art. 4.
Sono diversamente disciplinati anche i contributi economici erogati a sostegno economico di persone e/o famiglie.
Il presente Regolamento non si applica inoltre (Esclusioni):
a) ai contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;
b) ai contributi economici ad associazioni o enti per gli interventi urgenti di solidarietà, in caso di calamità o di stato di emergenza dichiarato;
c) nei casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre normative specifiche.
d) alle concessioni onerose annuali o pluriennali di immobili di proprietà di ETAB a soggetti operanti senza scopo di lucro per l'utilizzo quale sede.
2. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.
3. Il presente regolamento non si applica per la disciplina delle convenzioni di cui alla normativa speciale contenuta nell'art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017 ss. mm.ii.
Art. 2 – Tipologie di sostegno
1. Il sostegno di ETAB si realizza mediante:
a) contributi in denaro, ordinari o straordinari;
b) altri vantaggi economici diversi dall’erogazione di denaro.
2. Le forme di sostegno di cui al comma 1 sono complessivamente denominate “benefici”.
3. ETAB può altresì concedere il patrocinio e l’utilizzo del logo istituzionale anche mediante determina presidenziale secondo le deleghe, ogni volta, assegnate al Presidente (salvo che lo stesso ritenga opportuna la discussione e concessione della richiesta in sede consiliare/collegiale).
Art. 3 – Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) contributi: erogazioni economiche una tantum a sostegno di specifiche iniziative;
b) vantaggi economici: benefici diversi dall’erogazione in denaro;
c) convenzione: accordo volto a disciplinare iniziative di interesse pubblico;
d) collaborazione: realizzazione congiunta di iniziative di particolare rilevanza pubblica;
e) coprogettazione: partenariato con enti del Terzo Settore ai sensi della normativa vigente;
f) patrocinio: adesione simbolica dell’Ente a iniziative di interesse generale prive di scopo di lucro.
Art. 4 – Beneficiari
1. Possono beneficiare dei contributi e dei vantaggi economici:
a) Enti del Terzo Settore o altri soggetti iscritti al RUNTS;
b) Associazioni, Fondazioni e altri enti privati senza scopo di lucro;
c) Istituzioni scolastiche e formative;
d) Enti pubblici e altre IPAB/ASP;
e) Altri soggetti economici ed operatori economici, limitatamente alle iniziative di interesse pubblico individuate dal presente regolamento e sempre per attività che non perseguono il lucro o interessi economici dimostrati dal preventivo delle iniziative (Entrate/Uscite).
2. Sono esclusi i contributi a favore di persone fisiche, partiti, movimenti politici e organizzazioni sindacali.
3. I beneficiari non devono trovarsi in situazioni debitorie o contenziose con ETAB.
4. Non possono essere ammessi soggetti che abbiano tenuto comportamenti lesivi dell’immagine dell’Ente, accertati con atto motivato.
Art. 5 – Aree di intervento
1. I benefici sono concessi nei limiti delle risorse di bilancio e secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. Le iniziative devono rientrare in una delle seguenti aree:
a) assistenza, inclusione e solidarietà sociale;
b) istruzione, formazione e politiche giovanili;
c) cultura, arte e tutela del patrimonio;
d) sport, tempo libero e benessere;
e) ambiente e sostenibilità;
f) turismo e valorizzazione del territorio;
g) sviluppo economico e innovazione;
h) volontariato, diritti umani e cooperazione;
i) protezione civile;
j) rigenerazione urbana e beni comuni;
k) celebrazioni civili e religiose.
l) altre attività coerenti con i principi desumibili dalla tavole Statuarie dell’ente.
CAPO II
DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI BENEFICI
Art. 6 – Criteri generali per la concessione dei benefici
1. I contributi e gli altri vantaggi economici sono concessi nel rispetto delle finalità statutarie dell’Ente e sulla base dei seguenti criteri generali, anche non cumulativi:
a) coerenza dell’iniziativa con lo Statuto, le tavole di fondazione e le finalità istituzionali di ETAB;
b) rilevanza e interesse pubblico dell’iniziativa, con particolare riferimento all’impatto sul territorio, al coinvolgimento della comunità locale e alla capacità di rispondere a bisogni collettivi;
c) qualità complessiva della proposta progettuale, valutata in termini di chiarezza degli obiettivi, adeguatezza delle attività programmate, originalità e grado di innovazione;
d) impatto atteso dell’iniziativa sul piano sociale, culturale, educativo, ambientale, sportivo o economico, nonché sulla promozione dell’immagine della città di Todi;
e) sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa, anche in relazione alla capacità di autofinanziamento e alla presenza di contributi o risorse provenienti da altri soggetti pubblici o privati;
f) capacità del proponente di operare in rete e in forma aggregata con altri soggetti, pubblici o privati, per il perseguimento di obiettivi comuni;
g) grado di accessibilità e inclusività dell’iniziativa, con particolare attenzione alla partecipazione delle persone con disabilità e delle fasce fragili della popolazione;
h) affidabilità e capacità organizzativa del soggetto richiedente, desunta dall’esperienza maturata, dalle attività pregresse e dal corretto utilizzo di eventuali benefici precedentemente concessi da ETAB.
2. Costituisce criterio preferenziale, ove pertinente, l’iscrizione del soggetto richiedente al registro comunale delle associazioni o ad altri registri pubblici previsti dalla normativa vigente.
3. Il Consiglio di Amministrazione di ETAB può, con proprio atto, specificare, integrare o graduare i criteri di cui al presente articolo in relazione a specifiche tipologie di iniziative o ambiti di intervento.
Art. 7 Presentazione della domanda.
1. La domanda di ammissione ai benefici, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere compilata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del ETAB, in conformità a quanto indicato da apposito disciplinare e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni.
2. La domanda va presentata, secondo le modalità e i termini previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del presente regolamento.
Art. 8 Modalità di concessione dei contributi.
1. Nel Bilancio i contributi sono considerati nel fondo apposito (attualmente 1-6-1).
Art. 9 Modalità di concessione dei contributi in via straordinaria.
1. Nell'ambito delle aree di attività indicate all'art. 6, per specifiche iniziative Il Consiglio di ETAB può autorizzare contributi, come definiti dall'art. 3.
2. Il contributo viene concesso con deliberazione a richiesta dell’istante sulla base del presente regolamento pubblicato sul sito di ETAB.
3. L’ufficio amministrativo verifica i presupposti di fatto e di diritto, i requisiti soggettivi ed oggettivi della domanda - tenendo conto dei criteri indicati nel presente regolamento - e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il responsabile del procedimento competente procede secondo le modalità previste.
4. il cda di ETAB autorizza la concessione dei contributi di cui al presente articolo esplicitando nella motivazione le valutazioni effettuate, alla luce dei criteri e delle modalità sancite ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. 7.08.1990, n. 241 ss.mm.ii..
5. I contributi economici sono concessi dal Consiglio di Amministrazione con propria determinazione, mentre il patrocinio, l’uso del logo, la collaborazione e l’utilizzo di locali potrà essere accordata mediante determina presidenziale.
6. Per i contributi di importo pari o inferiori a euro 500,00 può procedere il Presidente con propria determinazione salvo che lo stesso ritenga opportuno l’esame e la decisione collegiale. Analogamente le forme di rendicontazione per importi pari o inferiori a euro 500,00 sono previste modalità semplificate (acquisizione DURC ove previsto e dichiarazione sulla ritenuta con o senza giustificativo di spesa).
Art. 10 Modalità di concessione degli altri vantaggi economici e disciplina.
1. Al fine di favorire le iniziative nell'ambito del presente regolamento sono concessi i vantaggi economici di cui all'art. 3 del regolamento.
2. La concessione in uso di beni o altri vantaggi economici viene accordata con determinazione del Presidente che ha comunque facoltà di sottoporre ogni istanza al Consiglio.
3. L'utilizzo dei beni per le attività e le iniziative svolte dal ETAB e dai suoi organismi istituzionali, e per le riunioni delle loro commissioni, è gratuito.
4. L'utilizzo occasionale o temporaneo dei beni di ETAB, di cui all'art. 3, è disposto su domanda degli interessati, da presentare - di norma - almeno 15 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, specificando l'uso per cui è richiesto. Il Settore competente provvederà successivamente a svolgere l'istruttoria. Detto termine può essere ridotto a discrezione del Presidente ove l’organizzazione, l’assetto dell’ente concedente e la logistica lo consentano.
5. per l’uso della Chiesa della Consolazione l’ente dispone per quanto di competenza ma l’istanza deve pervenire con un preavviso di giorni 40 secondo il regolamento disponibile sul sito dell’ente al seguente indirizzo:
Le richieste per concerti nelle chiede ed iniziative culturali vanno effettuate tramite il Rettore della Chiesa attualmente Don Francesco Valentini.
Detto termine potrà essere derogato dietro autorizzazione del Rettore del Tempio della Consolazione.
Per maggiori informazioni: https://etabtodi.it/contenuti/341467/tempio-consolazione-informazioni-utili (modulistica a cura del Rettore a fine pagina tra gli allegati).
6. Il beneficiario deve utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nel progetto presentato.
7. Ove non diversamente disciplinato, il beneficiario assume la qualità di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene. Il beneficiario deve altresì manlevare l’ente da ogni responsabilità e/o ingerenza o fatto di terzi.
8. Nel caso di concessione in uso dei beni di cui all'art. 3, di proprietà, il beneficiario solleva l’Ente La Consolazione ETAB da ogni responsabilità derivante dal loro utilizzo.
9. L'attribuzione degli altri vantaggi economici non è di norma soggetta a rendicontazione, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di concessione.
10. Rimane ferma la vigente disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico contenuta nello specifico regolamento.
CAPO III CONVENZIONI, COLLABORAZIONI E
COPROGETTAZIONI
Art. 11 Convenzioni.
1. Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 2, il Cda di ETAB, con propria deliberazione, può approvare schemi di convenzione ai sensi dell'art. 3, del presente regolamento, a cui darà esecuzione il Presidente o suo delegato.
Il Cda di ETAB, con apposita deliberazione, può stabilire che le convenzioni per determinati ambiti siano precedute da un avviso, qualora l'importo del contributo e/o vantaggio economico superi una determinata soglia.
2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
a) la descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con lo Statuto di ETAB;
b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa;
c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
d) l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato;
e) l'obbligo di presentare una relazione finale sulla iniziativa svolta;
f) l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
g) gli oneri reciproci, compreso il potere di vigilanza del ETAB tramite gli Uffici del Settore competente nella gestione oggetto della convenzione.
3. Alle convenzioni non si applica quanto previsto dall'art. 17, comma 3 del presente regolamento.
4. Speciali convenzioni ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 117/2017 possono essere stipulate per la concessione in comodato di beni di proprietà di ETAB, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
5. Speciali convenzioni ai sensi della vigente legislazione, anche regionale, possono essere stipulate per istituzioni paritarie e strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale.
Art. 12 Collaborazioni.
1. Le collaborazioni di cui all'art. 3 sono approvate, su proposta dei promotori, con deliberazione del Cda di ETAB che può adottare mediante apposito disciplinare, sottoscritto dalle parti, nel quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.
2. Per le modalità di concessione del contributo, i criteri di rendicontazione e la successiva liquidazione si applicano rispettivamente gli artt. seguenti del presente regolamento.
Art. 13 Coprogettazioni.
1. Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 2 il Cda di ETAB, anche di concerto con i servizi sociali comunali e/o l’area sociale dell'ambito territoriale di riferimento, può avviare un percorso di progettazione condivisa con tutti i soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento, avente come oggetto l'ideazione e la realizzazione di una iniziativa nell'ambito delle aree di cui all'art. 6.
2. L'individuazione dei soggetti da coinvolgere deve avvenire tramite pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio e nel sito istituzionale del ETAB o nelle modalità e nei termini individuati dalla legge.
CAPO IV DISCIPLINA DEL PATROCINIO
Art. 14 Concessione del Patrocinio.
1. Il Patrocinio del ETAB è unico ed è concesso dal Presidente. L'iniziativa può essere realizzata nel territorio comunale o al di fuori di esso purché persegua le finalità di cui all'art. 3, del regolamento.
2. Il Patrocinio non dà luogo all'automatica concessione di ulteriori benefici. Qualora al Patrocinio si aggiunga anche la richiesta di concessione di contributi e/o altri vantaggi economici, si applicheranno le relative disposizioni e procedure del presente Regolamento.
Resta inteso che è facoltà del Presidente valutare deroghe ai tempi minimi di concessione secondo i principi sopra enunciati.
Art. 15 Presentazione della domanda di Patrocinio.
1. La domanda di concessione di Patrocinio, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere presentata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale di ETAB. Essa deve contenere una breve illustrazione del tipo di iniziativa che si vuole organizzare, la data di realizzazione, le finalità prefissate e deve essere inviata almeno 5 giorni prima dell'iniziativa.
2. La risposta all'interessato verrà fornita entro il termine di 5 giorni dalla presentazione della domanda salvo che risulti necessario esame consiliare (in tal caso il termine è portato a 30 giorni).
3. Nel caso in cui la richiesta di patrocinio venga inviata non nei termini, sarà esclusiva e insindacabile decisione del Presidente riservarsi di prendere comunque visione della domanda di richiesta.
Art. 16 Materiale pubblicitario e revoca.
1. Tutto il materiale pubblicitario, anche online, deve riportare la seguente dicitura "Con il Patrocinio di ETAB " o per esteso de‘ LA Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza“, unitamente al logo di ETAB.
2. Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca del Patrocinio, quanto disposto ai dell'art. 21 del presente regolamento.
CAPO V
CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
Art. 17 Concessione dei contributi in via ordinaria e straordinaria.
1. Di norma i contributi sono concessi preventivamente all'attività svolta e liquidati dopo la rendicontazione, di cui al successivo art. 18, nei tempi e modi previsti dall'art. 19 del presente regolamento.
2. Se richiesto dal beneficiario con istanza motivata, il Presidente competente può concedere in via eccezionale un acconto, fino a un massimo del 50% del contributo, nei casi in cui si renda necessario per consentire l'avvio dell'iniziativa o dell'attività.
3. Ove non diversamente stabilito dal Consiglio, l’ammontare del contributo non può superare il 90% delle uscite rendicontate per lo svolgimento dell’attività o dell’iniziativa ammessa a finanziamento, come predeterminato nell’atto di concessione del contributo, e comunque nel limite del 100% del disavanzo tra le entrate e le uscite, qualora inferiore.
4. Il limite dell'80% 90% indicato nel comma precedente può essere superato:
a) in casi di particolare interesse o di alta valenza sociale, culturale, civica con provvedimento motivato del Cda di ETAB;
b) se previsto dalla convenzione di cui all'art. 11 del presente regolamento.
c) per i contributi pari o inferiori a euro 500,00.
Art. 19 Rendicontazione dei contributi.
1. Per la rendicontazione dei contributi di cui all'art. 3, lettere a), b), d), e) e f) del presente regolamento, ai fini della liquidazione, i beneficiari dovranno presentare almeno:
• breve relazione dell'iniziativa;
• rendiconto consuntivo dell'iniziativa, distinguendo tutte le singole voci di entrata e di uscita e disavanzo;
• idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle entrate conseguite, di cui gli originali dovranno essere conservati per ogni eventuale verifica, anche a campione.
• modulistica reperibile sul sito (esenzione DURC, dichiarazione applicazione ritenuta 4%, dichiarazione relativa all’IVA e dichiarazione relativa alla veridicità dei documenti presentati).
2. Le spese e le entrate dovranno essere veritiere e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo. Saranno considerate solo le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa, con esclusione - a titolo esemplificativo e non esaustivo - delle spese di lusso o voluttuarie e dei beni durevoli, salvo che questi ultimi, al termine dell'iniziativa, vengano riconosciuti di interesse e siano acquisiti da ETAB. Il Consiglio di ETAB, con proprio provvedimento, potrà definire le tipologie di spesa non ammesse a contributo, nel rispetto di quanto in precedenza definito o all'interno dello specifico avviso ove approvato.
3. La documentazione di cui al primo comma deve essere presentata entro 90 dalla fine dell'anno in cui l’iniziativa si svolge o dalla fine dell’iniziativa (a discrezione del beneficiario), salvo la possibilità di chiedere proroga motivata. Decorsi 90 giorni senza alcuna comunicazione il contributo decade automaticamente.
Per i contributi economici al di sotto di euro 500,00 risulta esclusivamente necessario acquisire la modulistica dell’ente (esenzione DURC, dichiarazione applicazione ritenuta 4%, dichiarazione relativa all’IVA non va prodotta la dichiarazione relativa alla veridicità dei documenti presentati) senza relazione, documentazione e rendiconto.
Art. 20 Liquidazione dei contributi economici.
1. I contributi di cui all'art. 3 del presente regolamento, sono liquidati con provvedimento dal Presidente competente entro i 90 giorni successivi alla presentazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 19, comma 1.
2. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente.
3. Qualora L’Ente La Consolazione ETAB risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti del beneficiario, provvede alla compensazione automatica decurtando la somma dovuta dall'importo del contributo; laddove sia presente una situazione debitoria particolarmente significativa, nessun contributo potrà essere erogato al beneficiario, finché non verrà preventivamente concertato e sottoscritto con il Settore competente un piano di rientro rateale dal debito.
La liquidazione avviene entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa prevista.
Art. 21 Ulteriori obblighi dei beneficiari.
I beneficiari hanno l'obbligo:
a) di utilizzare i contributi e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le attività e iniziative per cui sono stati concessi;
b) di comunicare tempestivamente a ETAB eventuali modifiche parziali dell'iniziativa;
c) di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri vantaggi economici da parte del ETAB per le attività e lo svolgimento delle iniziative. Tutto il materiale pubblicitario, anche online, deve recare la seguente dicitura: "con il contributo di ETAB" o dicitura estesa, unitamente al logo di ETAB.
3. Il pagamento dei tributi o tariffe SIAE è in ogni caso a carico dei beneficiari.
Art. 22 – Mancata concessione e revoca
1. I benefici sono revocati nei seguenti casi:
a) mancata realizzazione dell’iniziativa;
b) omessa o irregolare rendicontazione nei termini previsti;
c) utilizzo difforme delle risorse;
d) perdita dei requisiti soggettivi;
e) sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
f) sussistenza esposizioni debitorie anche sopraggiunte e/o vertenze giudiziali o extragiudiziali con l’ente concedente.
2. In caso di revoca, l’Ente procede al recupero delle somme eventualmente erogate.
3. Costituisce causa di esclusione o revoca la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 23 Riduzione del contributo.
1. Il Presidente, dopo aver ricevuto comunicazione e aver prestato assenso in forma scritta alle modifiche avvenute, sentito il/la Responsabile del Procedimento, può procedere alla riduzione del contributo concesso in proporzione all'attività svolta, nei casi in cui:
a) l'iniziativa sia stata realizzata in misura parziale o differente;
b) risulti parzialmente errata o insufficiente la rendicontazione;
c) i costi reali risultino inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato.
Art. 24 – progetti co-finanziati dal Comune di Todi.
Per quanto riguarda i progetti co-finanziati dal Comune di Todi, l’erogazione potrà avvenire dietro comunicazione dell’importo assicurato dal Comune di Todi.
In caso di riduzione del suddetto importo riconosciuto dal Comune di Todi rispetto al quadro delle entrate e delle uscite (preventivo) presentato in sede di domanda, il contributo accordato da ETAB si ridurrà proporzionalmente.
Ai fini dell’erogazione risulta sufficiente la liquidazione o determinazione del contributo da parte del Comune e non anche la materiale erogazione al fine di non penalizzare i soggetti beneficiati con tempi eccessivamente onerosi.
CAPO VI
PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI
Art. 25 Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario.
1. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet, o analoghi portali digitali, le informazioni sui contributi e vantaggi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente, qualora siano pari o superiori a diecimila euro, in ottemperanza all'art. 1, commi 125 e seguenti della L. n. 124/2017, come sostituito dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019 e ss. mm.ii.
2. L'inosservanza degli obblighi citati al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione pari all'1% degli importi ricevuti (con importo minimo fissato in duemila euro), nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 125 ter della legge n. 124/2017, come modificato dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019 e ss. mm.ii., dal 1 gennaio 2020.
3. Il mancato adempimento nei termini di legge degli obblighi di cui al comma precedente comporta altresì la revoca e restituzione integrale del beneficio erogato.
Trasparenza.
Gli atti di concessione del contributo e/o di altro vantaggio economico vengono pubblicati, a norma degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii., sul sito istituzionale del ETAB nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo modalità di facile consultazione,
Art. 26 Responsabile del Procedimento amministrativo.
1. Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 ss. mm. ii., il/la Dirigente individua il/la Responsabile del procedimento dell'istruttoria e di ogni altro adempimento previsto dal procedimento. Se non individuato le funzioni sono svolte dal Segretario.
2. L'Ufficio del Settore competente ed il nominativo del/della Responsabile dovranno essere comunicati a chiunque ne abbia interesse, nonché ai soggetti richiedenti.
Art. 27 Norme finali e transitorie.
1. Al fine di agevolare l'iter del procedimento, è consentito pubblicare avvisi o notizie per la concessione di contributi anche in assenza degli stanziamenti di bilancio, purché sia precisato che l'assegnazione avverrà subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie e nei limiti delle stesse.
2. Il presente regolamento si applica, limitatamente a tale fase del procedimento, ai provvedimenti di liquidazione dei contributi in corso all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l'attività dell’Ente.
Art. 28 Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 febbraio 2026 e quindi con riferimento alle istanze presentate dalla data suddetta.
Pubblicità del regolamento 1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale di ETAB, nella sezione "Amministrazione Trasparente".
ATTENZIONE
V. alla sezione dowload il modulo (nei due formati PDF e Word) per l'istanza, il regolamento e la documentazione per rendicontazione di contributi al di sopra di euro 500,00.
Ultimo aggiornamento
Mercoledi 11 Febbraio 2026