Ultimo aggiornamento: Modificato con Deliberazione n°60. del 13 giugno 2024
Istanza occupazione allegato A (PDF)
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REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO DI PROPRIETA’ DELL’ENTE
Approvato con Deliberazione n°.110 del 9 agosto 2004 |
Modificato con Deliberazione n°.138 del 9 settembre 2005 |
Modificato con Deliberazione n°60. del 13 giugno 2024. |
Art. 1 ‑ Oggetto del regolamento.
Il presente regolamento disciplina l’occupazione del suolo di proprietà dell’Ente e l'applicazione della relativa indennità, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge. Non sono soggette al presente regolamento le occupazioni definite occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni all’interno delle concessioni in essere, depositi di materiali con un volume inferiore ai 3 metri cubi, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria o di allestimento con durata inferiore a 7 giorni naturali e consecutivi.
Art. 2 – Ambito applicazione.
Con il termine "suolo dell’Ente" si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente all’Ente “La Consolazione E.T.A.B.” .
Art. 3 ‑ Autorizzazione e concessione di occupazione.
1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo dell’Ente senza specifica autorizzazione o concessione, rilasciata dal competente Ufficio su richiesta dell'interessato.
L’istanza per il rilascio della suddetta autorizzazione o concessione, deve essere effettuata per iscritto, mediante presentazione diretta presso gli uffici dell’Ente o a mezzo PEC, almeno cinque giorni prima della data prevista per l’inizio dell'occupazione redatta secondo i contenuti di cui all’art. 6.
2. E' facoltà dell’Ente dettare eventuali prescrizioni, vietare l'occupazione, salvo nei casi previsti all’art. 5, in contrasto con disposizioni di legge, tavole statutarie e regolamenti, per motivi di interesse pubblico od opportunità.
Art. 4 ‑ Durata dell'occupazione.
1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata. Per tali occupazioni è necessario un atto di concessione rilasciato dal Presidente pro tempore dell’Ente su parere dell’Ufficio Tecnico.
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area. Per tali occupazioni è necessaria un’autorizzazione rilasciata dal Presidente pro tempore dell’Ente su parere dell’Ufficio Tecnico;
E’ comunque facoltà del Presidente pro tempore, sottoporre all’approvazione del Consiglio le autorizzazioni e concessioni relative all’occupazione del suolo dell’Ente;
Art. 5 ‑ Occupazioni d’ urgenza.
I. Per far fronte a situazioni di emergenza stabilita con ordinanza del Sindaco, dal Dirigente competente o valutata dal Presidente pro tempore, compreso i casi in cui si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, all'Ufficio Tecnico, che indicherà eventuali prescrizioni. La pratica dovrà essere regolarizzata, secondo quanto previsto all’art. 6, nei tre giorni successivi l’inizio dell’occupazione d’urgenza e comunque prima della sua fine, allegando le ricevute delle spese di istruttoria e l’ indennità di occupazione, per come stabiliti nel presente regolamento.
Art. 6 - Istanza di occupazione.
1. Chiunque intenda occupare il suolo dell’Ente, dovrà presentare presso gli uffici o a mezzo PEC ( consolazione@pec.it ), apposita istanza, redatta in carta semplice conformemente allo schema, allegato A, reperibile sul sito istituzionale ( https://etabtodi.it/ ), oppure presso gli uffici dell’Ente, almeno cinque giorni prima della data prevista per l’inizio dell'occupazione e dovrà contenere a pena di nullità:
a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
b) L’ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare e la sua consistenza (superficie, lunghezza);
c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
e) la ricevuta del versamento delle spese di istruttoria stabilite in € 75,00;
2. L’istanza dovrà essere corredata dalla documentazione tecnica necessaria ai fini istruttori e precisamente:
Art. 7‑ Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.
Il Presidente pro tempore, acquisito il parere dell’Ufficio Tecnico, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo dell’Ente. In esso sono indicate:
Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
5. Allo scadere della concessione e/o autorizzazione, qualora la stessa non venga rinnovata a seguito di richiesta di proroga, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la remissione in pristino del suolo dell’Ente, nei termini che fisserà il presidente pro tempore su parere dell’Ufficio Tecnico;
6. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
Art. 8 ‑ Occupazione abusiva.
Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree dell’Ente, nonché l’esecuzione di lavori senza autorizzazione, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali o la sospensione dei lavori , assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere alla sanatoria tecnico amministrativa. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese.
Art. 9 ‑ Obblighi del concessionario.
1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo dell’Ente sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. E' fatto obbligo al concessionario di mantenere e lasciare in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa.
Art. 10 ‑ Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.
Sono cause della decadenza della concessione o dell’autorizzazione:
Art. 11 ‑ Revoca della concessione o dell'autorizzazione.
La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo dell’Ente, con apposito atto debitamente motivato da parte del presidente pro tempore, sono sempre revocabili per ragioni di pubblico interesse. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione senza interessi dell’indennità residua dietro richiesta del soggetto interessato.
Art. 12‑ Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.
1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova autorizzazione.
Art. 13 – Criteri di imposizione.
1. Sia per le occupazioni permanenti che temporanee l’indennità è stabilita in un’unica soluzione a copertura dell’intero periodo di occupazione di suolo e secondo i criteri e le tariffe allegate al presente regolamento. 2. Per importi superiori a € 3000,00 è possibile rateizzare la somma in 3 rate con cadenza semestrale e stipula di fidejussione bancaria o assicurativa di gradimento dell’Ente, secondo le regole vigenti per gli Enti Pubblici, a garanzia dell’importo. In tal caso la prima rata dovrà essere versata al rilascio della autorizzazione e/o concessione.
Art. 14 ‑ Pagamento dell’ indennità.
1. L’ Indennità va corrisposto, secondo quanto previso all’art. 13, prima del rilascio dell’autorizzazione e/o concessione a copertura dell’intero periodo di occupazione.
2. Se l’occupazione è tale da non compromettere l’utilizzo dello strato arabile (sottosuolo) o il soprassuolo, il calcolo è effettuato in metri lineari, mentre in caso contrario in mq considerando una fascia minima di dimensione trasversale pari a 1 metro.
3. Per le occupazioni permanenti l’arco temporale massimo di validità della concessione è di anni 29.
4. Per le occupazioni temporanee l’arco temporale sarà quello effettivo di occupazione approssimato per eccesso all’intera mensilità.
5. Per le modalità di pagamento valgono le norme in materia di riscossione delle entrate tramite il “Servizio Tesoreria”.
6. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare richiesta di voltura della concessione di occupazione originaria fermo restando che è vietata ogni forma di cessione dei diritti di occupazione senza parere favorevole dell’Ente.
Art. 15 ‑ Esenzioni.
I. Sono esenti dal pagamento dell’indennità le seguenti tipologie di occupazione:
a) occupazioni permanenti o temporanee effettuate per manifestazioni ed iniziative religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero anche connesse con i fini istituzionali dell’Ente;
b) occupazioni permanenti o temporanee consone alla vita culturale cittadine e conforme ai disposti statutari delle Opere Pie che hanno dato luogo all’Ente La Consolazione ETAB;
c) occupazioni sovrastanti il suolo dell’Ente con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore due giorni;
e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde ( es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
g) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
h) occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi;
i) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
l) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda la somma di Euro 1,00;
m) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un’indennità concordata in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie.
Art. 16 – entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo dell’approvazione da parte del Consiglio ETAB del presente regolamento.
n |
Tipo di occupazione |
Costo a mq |
costo a ml |
1 |
Occupazione che non compromette l’utilizzo del soprassuolo o dello strato arabile (sottosuolo) |
|
€ 10 |
2 |
Occupazione che compromette l’utilizzo del soprassuolo o dello strato arabile (sottosuolo) |
€ 20 |
|
.
n |
Tipo di occupazione |
|
1 |
Occupazione permanente |
> di un anno < 29 anni
|
2 |
Occupazione temporanea |
< o uguale a un anno
|
n |
Tipo di occupazione |
Costi |
1 |
Occupazione permanente |
€ 75,00 |
2 |
Occupazione temporanea |
€ 75,00 |
Precisazione
L'ente ha la natura giuridica pubblica di IPAB (cfr. Chi siamo) e pertanto non è applicabile la normativa COSAP, TOSAP e del Canone Unico Patrimoniale.
Perimetro degli enti: I soggetti attivi, ovvero gli enti che riscuotevano TOSAP e COSAP, erano i Comuni e le Province (o Città Metropolitane). I soggetti passivi erano i titolari delle concessioni o autorizzazioni, o gli occupanti di fatto, anche abusivi.
Dal 1° gennaio 2021 (attuale normativa):
Il Canone Unico Patrimoniale ha unificato e sostituito:
la TOSAP e il COSAP
l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA)
il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP)
il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada (limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province).
I file sono reperibili anche al link https://etabtodi.it/amministrazione-trasparente/sezioni/612924-atti-amministrativi-generali/contenuti/195076-atti-generali
Amm.ne trasparente sezione atti-amministrativi-generali/contenuti/atti-generali
Ultimo aggiornamento
Martedi 15 Luglio 2025