integrazione al DVR (SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO)
PREMESSA
Nel giorno di lunedì 14 giugno 2021 è stato eseguita la revisione N. 5 del "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro", della struttura Amministrazione / Uffici dell’Ente "La Consolazione E.T.A.B.". Il seguente documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo, dei D.P.C.M. e dei DECRETOLEGGE, e di quanto emanato dal Ministero della Salute e del Dipartimento della Protezione Civile, nonché delle Ordinanze della Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria, contiene le linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Con l’ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL’UMBRIA del 30 aprile 2021, n. 32, relativa alle ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – Emanazione provvedimento contumaciale, è prorogato al 31 luglio 2021 il termine di cui all’art. 1 dell’Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 10 del 25 gennaio 2021, in linea con il provvedimento di proroga dello stato di emergenza ex D.L. n. 52 del 22 aprile 2021. La prosecuzione delle attività produttive può pertanto avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. È pertanto obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Ferma la necessità di continuare ad adottare fino al termine della Proroga dello stato di emergenza come precedentemente indicato, il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che contiene le procedure e le regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli R.L.S. e degli R.L.S.T., tenendo conto anche della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID–19 NELLA STRUTTURA
L’obiettivo del presente Protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare negli ambienti di lavoro, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia del Coronavirus. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente Protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che gli ultimi e vari DECRETO-LEGGE, prevede l’osservanza di misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID-19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano: assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale ed in particolare la mascherina; siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro;
per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni evitando assembramenti ni luoghi di lavoro. SI STABILISCE CHE l’E.T.A.B. "La Consolazione" adotta il presente Protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applica le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’Ente e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.
1 – INFORMAZIONE
L’Ente, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nella struttura circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi. In particolare, le informazioni riguardano l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5 °C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nell’Ente e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso nell’Ente (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di Lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. L’Ente fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
2 – MODALITÀ DI INGRESSO NELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DELL’ENTE
Dalle indicazioni delle misure generali di comportamento ed igiene del Piano per il contenimento del contagio e la tutela della salute dei lavoratori durante l’epidemia da virus SARS-CoV-2 in ambienti di lavoro, sono indicate le misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori che degli eventuali utenti esterni (anche occasionali): Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto (NON È OBBLIGATORIO) al controllo della temperatura corporea 1 . Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 °C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Il Datore di Lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nell’Ente, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 secondo le indicazioni dell’OMS2 . L’ingresso nella struttura amministrativa dell’Ente di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "AVVENUTA NEGATIVIZZAZIONE" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Allontanare dal lavoro i lavoratori che dovessero improvvisamente presentare sintomi respiratori o comunque suggestivi di COVID-19, rinviandoli al proprio M.M.G. e segnalando tempestivamente l’evento al M.C. aziendale.
3 – MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza negli uffici coinvolti. Per fornitori/ trasportatori e/o altro personale esterno sono stati garantiti un’adeguata pulizia giornaliera. Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, ecc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali. Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’Ente va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento. Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno del sito.
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano negli ambienti di lavoro dell’Ente (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie, ecc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’Autorità Sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. L’Ente committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. 4 – PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA STRUTTURA Dalle indicazioni delle misure per la pulizia e sanificazione del Piano per il contenimento del contagio e la tutela della salute dei lavoratori durante l’epidemia da virus SARS-CoV-2, si riportano le procedure per la pulizia degli ambienti (es. postazioni di lavoro, uffici, mezzi di trasporto, ecc.), e si devono seguire le indicazioni del Ministero della Salute: Per la pulizia di ambienti di lavoro non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID19 verranno applicate le seguenti misure: a) A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. b) Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (mascherina FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti, come materiale potenzialmente infetto, secondo le procedure previste in ogni Comune da parte dell’azienda che ne effettua la raccolta e lo smaltimento. c) Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è necessario procedere alle pulizie giornaliere degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici, interruttori, attrezzature di lavoro, ecc.). Deve essere anche assicurata una sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (comprese tastiere, schermi touch e mouse) e delle aree comuni di svago.
5 – PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Dalle indicazioni delle misure generali di comportamento ed igiene del Piano per il contenimento del contagio e la tutela della salute dei lavoratori durante l’epidemia da virus SARS-CoV-2 in ambienti di lavoro, sono indicate le misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali). Sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, collocati in punti facilmente individuabili e accessibili da tutti i lavoratori. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. I detergenti per le mani di cui sopra sono accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
6 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Dalle indicazioni dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali per la prevenzione del contagio nei diversi contesti lavorativi del Piano per il contenimento del contagio e la tutela della salute dei lavoratori durante l’epidemia da virus SARS-CoV-2 in ambienti di lavoro non sanitari, i Dispositivi di Protezione Individuale e gli altri dispositivi medici raccomandati per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 sono i seguenti: Mascherina chirurgica: Per i lavoratori è da ritenere un DPI, la mascherina facciale monouso che viene posizionata su naso e bocca e fissata alla testa da lacci o elastici. In relazione all’efficienza di filtrazione batterica e resistenza respiratoria sono classificate in 4 tipi: I, IR , II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (≥ 98%), la IIR è resistente anche agli spruzzi. La mascherina medico-chirurgica può costituire un’utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via aerea. Alla luce delle conoscenze scientifiche attualmente disponibili e delle principali modalità di trasmissione di questa malattia (contatto e droplets), le mascherine chirurgiche sono in grado anche di proteggere l’operatore che le indossa da schizzi e spruzzi e rappresentano una protezione sufficiente nella maggior parte dei casi. Il Datore di Lavoro, l’R.S.P.P. e l’M.C. dovranno sempre valutare il possibile utilizzo di altri DPI e di eventuali dispositivi medici da utilizzare per prevenire il contagio da SARS-CoV-2. Si ritiene di dover ribadire le seguenti raccomandazioni: l’uso della mascherina chirurgica deve essere adottato in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani, e di tutte le altre misure precauzionali da tenere nei luoghi di lavoro disposte nel contesto dell’emergenza da COVID-19; la mascherina chirurgica va indossata correttamente, secondo adeguate istruzioni da fornire ai lavoratori; non è utile indossare più mascherine chirurgiche sovrapposte; prima di indossare mascherine o DPI delle vie respiratore, eseguire correttamente la procedura di igiene delle mani; l’uso errato di una mascherina può comprometterne l’efficacia di riduzione del rischio di trasmissione, così come non è consigliato l’utilizzo di una mascherina non idonea allo scopo; si raccomanda di sostituire la mascherina chirurgica con una nuova mascherina pulita al termine dell’attività che può aver comportato esposizione a SARS-CoV-2, o non appena quella in uso si inumidisce; durante l’uso, evitare di toccare direttamente la mascherina: maneggiarla utilizzando i lacci e comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti; rimuovere la mascherina evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendo il laccio o l’elastico dalla nuca; dopo la rimozione della mascherina, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una mascherina usata, lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone; scartare le mascherine monouso e le mascherine chirurgiche dopo ogni utilizzo e smaltirle immediatamente dopo la rimozione. Non riutilizzare mai le mascherine monouso e le mascherine chirurgiche (non sono recuperabili nemmeno dopo lavaggio o disinfezione).
7 – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Delle misure di distanziamento nei luoghi di lavoro per ridurre la circolazione del virus SARS-CoV-2 del Piano per il contenimento del contagio e tutelare la salute dei lavoratori durante l’epidemia da virus
SARS-CoV-2 in ambienti di lavoro, si individuano le misure di prevenzione che dovranno seguire i principi di priorità espressamente previsti dal D.Lgs. 81/2008 privilegiando le misure collettive rispetto a quelle individuali e mirando al "distanziamento" tra lavoratori e tra questi ed eventuali utenti per eliminare o ridurre al minimo, per quanto tecnicamente possibile, i contatti e le occasioni di aggregazione. Qualora tali misure comportino una modifica dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza e della salute del lavoratore, il Datore di Lavoro, come previsto dall’art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, deve aggiornare il Documento di Valutazione del Rischio (D.V.R.) del rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia COVID-19. Nella riorganizzazione dell’Ente, alla luce dell’obiettivo di ridurre le occasioni di contagio, il Datore di Lavoro ha privilegiato l’adozione di misure collettive quali le misure per limitare i contatti: rimodulando gli spazi al fine di garantire il più possibile il distanziamento dei lavoratori, anche riposizionando le postazioni di lavoro; limitando al massimo gli spostamenti all’interno degli uffici amministrativi; limitando al massimo l’accesso ai visitatori; se strettamente necessario, gli stessi dovranno rispettare le misure aziendali di prevenzione previste; individuando delle procedure di ingresso, transito e uscita di fornitori esterni, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale dell’Ente; privilegiando nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto o, in alternativa, dando disposizioni di rispettare il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione con uso di mascherine chirurgiche); regolamentando l’accesso a spazi comuni o spazi simili, limitando il numero di presenze contemporanee, il tempo di permanenza massima, dando in ogni caso disposizioni di rispettare il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione con uso di mascherine chirurgiche) ed utilizzando anche barriere protettive (ad es. divisori in policarbonato, separatori parafiato e parasputi, ecc.).
8 – SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE
Dalle indicazioni della "Sorveglianza sanitaria" per gestire le problematiche sanitarie alla luce del rischio di contagio da SARS-CoV-2 del Piano per il contenimento del contagio e la tutela della salute dei lavoratori durante l’epidemia da virus SARS-CoV-2 in ambienti di lavoro non sanitari, si applica la successiva analisi: Tenuto conto dello scenario epidemiologico e della connessa esigenza di contenere al massimo la diffusione dell’epidemia, si ritiene che il Medico Competente, anche alla luce di quanto indicato dall’art. 41, comma 2, lettera b del D.Lgs. 81/2008, possa disporre, per un periodo di tempo congruo rispetto all’emergenza in atto e tenendo conto del rischio derivante dall’attuale livello di circolazione virale, modifiche temporanee del programma di controllo sanitario nel senso di un allungamento della periodicità, registrando il tutto nel documento di valutazione del rischio e nelle cartelle sanitarie dei lavoratori interessati. In tale ambito, resta inteso che debbono essere svolte le attività necessarie ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione nel caso di visita medica pre-assuntiva, preventiva, a richiesta del lavoratore, per cambio mansione, per rientro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, per rientro al lavoro dopo una pregressa COVID-19. Quando non procrastinabile, l’attività di sorveglianza sanitaria deve essere svolta garantendo al Medico Competente i dispositivi di protezione necessari (mascherina chirurgica). Il lavoratore al momento della visita dovrà essere dotato di mascherina chirurgica. Le visite dovranno essere scaglionate per evitare assembramenti in fase di attesa e per consentire la pulizia degli ambienti e una congrua areazione nonché sanificazione delle attrezzature e degli strumenti utilizzati da parte dell’Azienda, se effettuate presso la struttura aziendale. Analoghe procedure di sanificazione e fornitura dei DPI dovranno essere sempre garantite anche presso l’ambulatorio medico. I dispositivi di protezione, monouso, dovranno essere raccolti in un apposito sacco e smaltiti come da procedure previste in ogni Comune da parte dell’azienda che ne effettua la raccolta e lo smaltimento. Qualora il lavoratore informi il M.C., in occasione della visita medica, della comparsa di sintomi suggestivi per ipotesi di COVID-19, il M.C. ne informerà immediatamente il M.M.G. e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Servizio ISP) dell’Azienda Sanitaria Locale. Il lavoratore verrà invitato a rientrare al proprio domicilio e temporaneamente sospeso dal lavoro fino a conclusione degli accertamenti da parte del Servizio ISP attivato. Dalle indicazioni di Gestione dei lavoratori fragili del Piano per il contenimento del contagio e la tutela della salute dei lavoratori durante l’epidemia da virus SARS-CoV-2 in ambienti di lavoro non sanitari: Raccomanda che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili, anche in relazione all’età. In un tale contesto, pertanto, i "lavoratori fragili" vanno gestiti nell’ambito delle misure di prevenzione e protezione adottate dal Datore di Lavoro, con la collaborazione del sistema di prevenzione aziendale di cui al D.Lgs. 81/2008 (Medico Competente e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), al fine di contenere il rischio legato alla diffusione del Virus SARS-CoV-2. Tenuto conto del disposto dell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, laddove si prevede che il Datore di Lavoro "deve, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza", i lavoratori potranno rivolgersi al Medico Competente segnalando la loro condizione di eventuale "fragilità" se del caso anche attraverso un’istanza di visita a richiesta, in conformità all’art. 41 D.Lgs. 81/2008, o potranno anche essere identificati direttamente dal Medico Competente sulla base delle informazioni già in suo possesso. Ravvisata la condizione di fragilità, anche correlata con l’età del lavoratore, il Medico Competente segnalerà tali lavoratori al Datore di Lavoro per l’adozione delle misure di prevenzione e protezione volte alla loro tutela. Laddove ciò non risultasse possibile, il lavoratore verrà inviato al M.M.G., fornito della certificazione del medico competente, per i conseguenti provvedimenti precauzionali. Nel caso in cui le misure di tutela del lavoratore dovessero comportare il suo cambio di mansione, si procederà in conformità all’art. 41 del D.Lgs. 81/2008. Ad oggi tutte le condizioni di rischio ivi riportate potranno trovare una gestione valutativa solo attraverso gli strumenti della malattia comune (da parte del M.M.G.) o di rivalutazione temporanea della idoneità da parte del Medico Competente. Dalle indicazioni della Gestione di possibili situazioni a rischio del Piano per il contenimento del contagio e la tutela della salute dei lavoratori durante l’epidemia da virus SARS-CoV-2 in ambienti di lavoro non sanitari, si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione: Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa riferisce febbre, tosse, malessere, mal di gola: Gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno: - invitare il lavoratore a rientrare al proprio domicilio e ad avvertire il proprio M.M.G., se possibile; - se, per le condizioni di salute del lavoratore, il rientro al domicilio non è possibile, deve essere contattato il 118 (si rammenta che il lavoratore con sintomatologia compatibile con COVID-19 non deve recarsi spontaneamente al Pronto Soccorso).
Sarà cura del Datore di Lavoro/Presidente dell’Ente (o suoi collaboratori) informare prontamente dei fatti il Medico Competente e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio, collaborando in modo fattivo con questo per la ricostruzione della catena epidemiologica e quindi degli eventuali contatti ed, in accordo con il servizio ISP, chiedere ad eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente l’azienda, in attesa delle disposizioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.). Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che, al di fuori dell’ambiente di lavoro, sviluppa un quadro di COVID-19: non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di Lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente (S.I.S.P.). Lavoratore dipendente di altra azienda che è risultato positivo al COVID-19: l’appaltatore dovrà informare il committente e quindi entrambi dovranno collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica). Lavoratore che rientra al lavoro dopo una pregressa COVID-19: il lavoratore potrà rientrare al lavoro presentando il certificato di guarigione (negativizzazione di due tamponi orofaringei a distanza di 24 ore) e rilasciato dai Servizi di Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione e previa visita medica con valutazione della idoneità alla mansione effettuata dal Medico Competente, anche se è stato assente dal lavoro per un periodo di tempo inferiore a 60 giorni.
9 – AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE CON L’INTEGRAZIONE
Si eseguono le osservazioni riportate: Per predisporre le misure da attuare nei luoghi di lavoro al fine di contenere la circolazione virale, il Datore di Lavoro / Presidente dell’Ente ha costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali. Esso è composto da n. 1 tecnico delegato del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente (Dott. Roberto BALDASSARRI), dal R.S.P.P. (Dott. Ing. Massimiliano Angelo PATRIARCA), dal M.C. (Dott.ssa Ida Elena SAPIA), ed opera in modalità a distanza salvo comprovate necessità di attività in presenza secondo modalità e criteri dello stesso stabilito. Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Il Comitato cessa la sua attività alla fine della emergenza dovuta al COVID-19.
Ultimo aggiornamento
Martedi 17 Dicembre 2024