Amministrazione Trasparente

Riferimenti normativi

Data di pubblicazione: 18/08/2020

Data di ultimo aggiornamento: 17/12/2024

Elenco dei riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle IPAB


LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

Sulle Opere Pie. (090U6972) (GU n.171 del 22-7-1890 )


REGIO DECRETO 5 febbraio 1891, n. 99

Che approva gli uniti regolamenti per la esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. (091U0099) (GU n.58 del 11-3-1891 )


LEGGE 8 novembre 2000, n. 328

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. (GU n.265 del 13-11-2000 - Suppl. Ordinario n. 186 )


DECRETO LEGISLATIVO 4 maggio 2001, n. 207

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328. (GU n.126 del 1-6-2001 )


Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 28 novembre 2014 , n. 25
Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali).

vai al testo di legge


 

 

Gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza (abbr. IPAB) sono organismi di diritto pubblico istituiti con regio decreto n. 2841 del 1923[1] (grazie all'aggiunta della parola "assistenza" agli istituti pubblici di beneficenza creati con la L. 17 luglio 1890 n. 6972) e che hanno subìto numerosi interventi di riforma, non da ultimo con il D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

 

link:

https://www.normattiva.it/

https://www.regione.umbria.it/sociale/ipab

 


Amministrazione trasparente

Le tesi dell’ANAC a seguito della L. 190/2012 e dei successivi decreti attuativi.

L’’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) con il “Comunicato del Presidente del 10 aprile 2015: Osservanza delle regole in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione da parte degli Istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB) e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”, richiamava le Asp ad attenersi alle norme in materia di trasparenza, introdotte dalla L. 190/2012 e dai successivi decreti attuativi.

In realtà, prima di tale data, l’Asp di Spilimbergo, volendo improntare i principi basilari relativi alle attività istituzionali a quelli introdotti con le norme richiamate, li aveva già da tempo fatti propri, tramutandoli in azioni concrete, come risultava a quanti accedessero al sito internet istituzionale.

Peraltro, preso atto del comunicato del 10 aprile 2015, pur ritenendo affetta da una certa approssimazione la riconduzione delle Asp del Friuli Venezia Giulia, disciplinate dalla L.R. 19/2003, alla categoria giuridica individuata dall’ANAC - “aziende ed amministrazioni” di Regioni, Province e Comuni, che l’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 contempla nell’ambito soggettivo di applicazione del decreto stesso in quanto pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001 - l’Asp di Spilimbergo decideva di dare corso agli adempimenti previsti per le Pubbliche Amministrazioni (pur avendo forti perplessità sulla reale appartenenza a detta categoria di enti), provvedendo all’adeguamento del sito web entro i termini individuati dall’Autorità.

 

Le novità giurisprudenziali.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale dell'Emilia Romagna, con la delibera n. 43/2017 giunge alla conclusione che le ASP non possono essere incluse nel novero delle Pubbliche Amministrazioni genericamente indicate nell’art. 1, comma 2, D.L.vo n. 165/2001. La Corte rileva infatti, che la natura giuridica delle Asp è assolutamente incerta, non potendo essere qualificate come enti pubblici non economici. A sostegno della propria statuizione i giudici contabili citano, oltre al “precedente di questa Sezione di cui alla sentenza n. 91/16/R” secondo il quale  “la natura giuridica delle Aziende per i Servizi alla Persona non sia perfettamente delineata", anche la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 161/2012, nell’ambito di una più ampia pronuncia, afferma che sulla natura giuridica delle Ipab, e conseguentemente delle Asp costituite a seguito di trasformazione delle Ipab, vi è “assoluta incertezza caratterizzata dall'intreccio di un'intensa disciplina pubblicistica con una notevole permanenza di elementi privatistici ma che al contempo è necessario riconoscere a tali aziende la natura imprenditoriale improntata a criteri di economicità, anche se non rivolta a fini di lucroconfermando la natura economica di tali enti; a seguito delle quali considerazioni statuiscono “l’impossibilità di inserire le ASP nel novero delle P.A. genericamente indicate nell’art. 1, comma 2, D.L.vo n. 165/2001".

 

Gli adeguamenti normativi

Con l’articolo 43 del D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2016, n. 132, viene abrogato, tra altre disposizioni, l’art. 11 - Ambito soggettivo di applicazione, del d.lgs. 33/2013. In particolare, il 5° comma del medesimo articolo 43 recita: “I richiami effettuati all'articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013, ovunque ricorrano, si intendono riferiti all'articolo 2-bis del medesimo decreto, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto.”  

 

L’interpretazione dell’ANAC

Il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 28 dicembre 2016 approvava in via definitiva la delibera n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» e ne disponeva la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ANAC. Detta delibera riporta che, per ciò che concerne l’ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, “l’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ridisegna l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta nell’abrogato art. 11 del d.lgs. 33/2013. I destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora ricondotti a tre categorie di soggetti:

1) pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità portuali nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto (art. 2-bis, co. 1);

2) enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «in quanto compatibile» (art. 2-bis, co. 2);

3) società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea» (art. 2-bis, co. 3).

Con riferimento ai soggetti elencati nei punti 2) e 3) si rinvia a specifiche Linee guida di modifica della delibera ANAC n. 8/2015 ….

 

Per quanto sopra l’Asp di Spilimbergo, nella consapevolezza della natura pubblica dell’Ente ma nella convinzione che quanto sancito dalle Corti superiori (Corte dei Conti e Corte Costituzionale) facesse ritenere fondato il fatto che le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona non potessero far parte dell’alveo delle Pubbliche amministrazioni bensì degli Enti Pubblici Economici, nel mese di Settembre 2017 affermava l’intenzione di “mantenere la sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente”, con le consuete sottosezioni e voci che lo compongono”, continuando “nella pubblicazione, in quanto compatibile, dei dati previsti. Non appena disponibili le disposizioni dell’ANAC per la particolare materia, si conformerà ad esse”.-

 

La Determinazione n. 1134 del 8/11/2017

Con tale determinazione, recante ad oggetto “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017), si è dovuto tuttavia prendere atto che l’Autorità, in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ha inteso ribadire al paragrafo 3.4.3. Casi specifici a proposito di Ex IPAB “Con riguardo alle aziende per i servizi alla persona (ASP), derivanti dalla trasformazione degli ex Istituti pubblici di assistenza e beneficenza, occorre distinguere quelle che hanno mantenuto la personalità di diritto pubblico, per le quali non vi è dubbio che si applichi la disciplina in tema di trasparenza dettata per le pubbliche amministrazioni, da quelle che invece abbiano deliberato la propria trasformazione in enti privati”. Con tale affermazione, per l’Autorità, resta definitivamente sancita l’applicazione alle Asp della disciplina in tema di trasparenza così come dettata per le pubbliche amministrazioni.

 

Ed è sulla scorta di tale asserzione che l’IPAB LA CONSOLAZIONE ETAB, come peraltro cautelativamente fatto fino ad oggi, continuerà a svolgere, in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, gli adempimenti previsti per le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresa la gestione del proprio sito istituzionale.

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