Potere Sostitutivo in caso di inerzia
Data di ultimo aggiornamento: 16/07/2026
Ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della L. 241/1990 e dell'art. 47 del D.Lgs. 33/2013
Per la sezione relativa al potere sostitutivo (ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della L. 241/1990 e dell'art. 47 del D.Lgs. 33/2013), è stato individuato un soggetto che intervenga in caso di mancata conclusione dei procedimenti nei termini previsti da parte dei responsabili degli uffici.
Si tratta del Presidente che interviene in caso di inerzia dei Rup o del Segretario (figura apicale con Posizione Organizzativa e RPCT).
Potere sostitutivo in caso di inerzia
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il titolare del potere sostitutivo, in caso di inerzia nel procedimento amministrativo da parte del responsabile dell'ufficio competente, è individuato nella figura del Presidente o del Consiglio di Amministrazione.
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Soggetto titolare del potere sostitutivo: [Leonardo Mallozzi]
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Modalità di attivazione: Il potere sostitutivo può essere attivato dall'interessato mediante istanza scritta, motivata, da inviare tramite posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata (PEC) o consegna a mano presso l'ufficio protocollo dell'Ente. L'istanza deve contenere gli estremi del procedimento per il quale si intende richiedere l'intervento sostitutivo.
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Recapiti:
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Telefono: 0758942216
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E-mail istituzionale: consolazione@etabtodi.it
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PEC: consolazione@pec.it
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