Amministrazione Trasparente

Statuto e leggi Regionali

Data di pubblicazione: 07/10/2020

Data di ultimo aggiornamento: 11/04/2024

“LA CONSOLAZIONE – Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza”  
“La Consolazione E.T.A.B.”
TODI

STATUTO

PREAMBOLO
L 'Ente è disciplinato dalle leggi vigenti e dal presente statuto e succede alle Istituzioni Riunite di Beneficenza di Todi che erano state istituite in forza dei Decreti Reali 27 dicembre 1938, 22 giugno 1939 e 29 gennaio 1942.
Nelle II.RR.B. di Todi, in forza degli indicati decreti, erano state raggruppate le seguenti Opere Pie:
1.    BREFOTROFIO ;
2.    CONSOLAZIONE;
3.    MONTE DELL'ONESTA';
4.    CONSERVATORIO DELLE ORFANE;
5.    ASILO DELLE POVERE GIOVANI;
6.    ISTITUZIONE PRO ORFANE dr GIOVANNI BACARINI -MORETTINI;
7.    ASILO D'INFANZIA;
8.    ISTITUTO DELLE MAESTRE PIE;
9.    SCUOLA DEL PIAN DI S.MARTINO.
L'Ente quindi succede anche alle indicate I.P.A.B.
La presenza di tante istituzioni a carattere caritativo nella città di Todi testimonia l'alto grado di civiltà dei cittadini che l’hanno abitata e la sensibilità da loro dimostrata nel creare istituzioni finalizzate alla tutela delle classi sociali più deboli e più esposte ai bisogni essenziali di vita nei periodi in cui nessuna altra istituzione pubblica provvedeva ad esse.
All'atto della creazione del nuovo Ente che alle indicate istituzioni succede è pertanto doveroso che si dia memoria , in questa sede, anche se per brevi cenni, della loro origine e dei fini ad esse affidati dai fondatori:

BREFOTROFIO
E' la Opera Pia più antica. La sua origine e incerta.  Si ha notizia che esisteva già nel 1249 con il nome di Ospedale della Carità.
In antico aveva molteplici scopi di beneficenza che poi furono limitati al ricovero ed al mantenimento degli infanti e dei fanciulli esposti all'abbandono nel territorio di Todi.

CONSOLAZIONE
 L'Opera Pia della Consolazione ebbe origine nell'anno 1527 e fu costituita con le donazioni dei fedeli che accorrevano a Todi per venerare l’immagine della Augusta Vergine nel tempio eretto su disegno di Bramante Lazzari, insigne architetto di quel tempo.
Gli scopi iniziali - mantenimento del tempio e ospitalità ai pellegrini - si modificarono con l'andare degli anni.
Da ultimo potevano individuarsi nel mantenimento presso la Scuola Agraria “Ciuffelli” di Todi di sei alunni provenienti da famiglie di agricoltori poveri di Todi, nella erogazione di un modesto contributo alla Scuola Agraria, ma soprattutto nel mantenimento del tempio detto della Consolazione e del culto in esso praticato.

MONTE dell'ONESTA’
 L'Opera Pia Monte dell'Onestà ebbe origine nel 1601 per effetto di una donazione di quattromila scudi fatta dal Vescovo Angelo Cesi con atto presso il notaro e cancelliere Giovanni Celi il giorno 11 novembre 1601.
Tale donazione fu arricchita con la eredità di Francesco degli Atti come risulta dal testamento a rogito di Giovanni dì Maria Tedeschini del 13 maggio 1608.
L’Opera Pia aveva lo scopo di distribuire ogni anno alcune doti a giovani povere originarie dì Todi e del suo contado e di provvedere alla cura ed al mantenimento delle zitelle povere ed inferme o inabili al lavoro del Comune di Todi.

CONSERVATORIO DELLE ORFANE
L'Orfanotrofio Femminile di Todi ebbe origine nel 1771 per atto di ultima volontà di Lucrezia Melchiorri Astancolle.
Il patrimonio dell’Opera Pia fu incrementato considerevolmente nell'anno 1847 con una donazione del vescovo Francesco Maria Gazzoli.
Scopo primario dell’Opera Pia era quello di dare ricovero, mantenimento ed educazione alle fanciulle orfane e povere del Comune di Todi.
Potevano essere ammesse nell’orfanotrofio ragazze non orfane di qualunque condizione sociale previo pagamento di una retta.

ASILO DELLE POVERE GIOVANI
L'Asilo delle Povere Giovani fu istituito a Todi nel 1841 usufruendo di sovvenzioni private e con le rendite dell'ex Monastero della S.S. Trinità che il vescovo Gazzoli cedette alla Opera Pia con atto del 13 dicembre 1841.
Il patrimonio dell'Asilo fu considerevolmente incrementato nell'anno 1843 con un legato testamentario di Antonio Sensini.
La Opera Pia aveva lo scopo di ricoverare, mantenere ed educare ragazze povere ed abbandonate dimoranti nella città di Todi.

ISTITUZIONE PRO ORFANE dr GIOVANNI BACARINI-MORETTINI
 L 'Opera Pia "Istituzione pro Orfane dr. Giovanni Bacarini-Morettini" è sorta nel 1940 in esecuzione del testamento della signora Morettini Elisa in Bacarini.
 Il patrimonio della istituzione fu incrementato con un lascito del comm. Ruggero Bacarini.
Scopo della Opera Pia era quello di elargire elemosine ai poveri  e provvedere al ricovero, mantenimento ed educazione delle fanciulle povere ed orfane della città di Todi e della frazione di Duesanti di Todi.
Era consentita l'ammissione di ragazze povere e non  di altri comuni purché il loro ricovero avvenisse previo pagamento di una retta.

ASILO d'INFANZIA
L'Opera Pia Asilo d'Infanzia fu istituita dal Comune di Todi e la sua attività ebbe inizio nell'anno 1863.

Scopo dell’Opera Pia era quello di assicurare cure materne ai fanciulli e di promuoverne lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.

ISTITUTO DELLE MAESTRE PIE
La scuola femminile detta delle Maestre Pie ebbe origine nel 1748 ad opera del vescovo Forlaniari.
Scopo della Istituzione era quello di assicurare la educazione delle fanciulle povere.

SCUOLA DEL PIAN DI S. MARTINO
 L 'Opera Pia denominata Pia Scuola di San Martino trae la sua origine, nel 1731, dal lascito testamentario del signor Timoteo Benedetti.
L'Opera Pia aveva per scopo di dare istruzione ai fanciulli , specie se poveri, dimoranti nella Villa del Piano di San Martino.

Come si avrà modo di costatare questo Ente ha come suoi scopi:
-    il mantenimento e l’apertura al pubblico del Tempio della Consolazione;
-    il ricovero ed il mantenimento dei bambini abbandonati;
-    il mantenimento degli alunni bisognosi nel convitto annesso alla Scuola Agraria            "Ciuffelli" di Todi;
-    la erogazione di sussidi a giovani povere in occasione del loro matrimonio o in   caso di inabilità al lavoro o di infermità;
-    il ricovero, l’istruzione e l’educazione di giovani povere ed orfane;
-    la gestione di asili d’infanzia;
-    la erogazione di sussidi per l’istruzione dei giovani poveri di Pian di San Martino.
Ne consegue che questo Ente si costituisce quale erede di una tradizione antica, nobile e di alto livello e si propone quale custode e continuatore degli scopi che i fondatori delle indicate istituzioni, devolvendo ad esse, per costituirle, una parte del loro patrimonio o la raccolta di pubblico denaro, hanno voluto che fossero nel tempo realizzati.


SOMMARIO DELL'ARTICOLATO:
  1.     Denominazione;
  2.     Sede;
  3.     Scopi;  
  4.     Mezzi finanziari;
  5.     Organi;
  6.    Consiglio di Amministrazione;
  7.     Compiti del Consiglio di Amministrazione;
  8.     Presidente;
  9.     Vice Presidente;
10.     Il Collegio dei Revisori dei Conti;
11.     Il Visitatore dei Beni;
11bis     Emolumenti spettanti ai Componenti degli Organi
12.     Amministrazione e contabilità
13.     Modifiche statutarie
14.     Norme finali.

ARTICOLO  1
( Denominazione )
1.    L'Ente,  persona  giuridica  di  diritto pubblico, assume la denominazione “LA CONSOLAZIONE – Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza” con l'acronimo di “LA CONSOLAZIONE – E.T.A.B.”

ARTICOLO  2
( Sede )
1.   La sede dell'Ente è in Todi, Piazza Umberto l°  n. 6,  ed in immobili di sua proprietà.

ARTICOLO  3
( Scopi )
1.   L 'Ente persegue fini assistenziali e culturali collegati alla comunità cittadina.   In questo quadro l'Ente si propone di mantenere e valorizzare il patrimonio storico artistico e culturale che ha ereditato dalle I.P.A.B. dalla cui fusione l'Ente stesso è nato ed indirizza la sua attività al conseguimento dei fini sotto indicati:
-    il mantenimento e l'apertura al culto del Tempio della Consolazione;
-    il ricovero ed il mantenimento dei bambini abbandonati;
-    il mantenimento degli alunni bisognosi nel convitto annesso alla Scuola Agraria   "Ciuffelli" di Todi;
-    la erogazione di sussidi a giovani povere in occasione del loro matrimonio o in   caso di inabilità al lavoro o d'infermità;
-    il ricovero, la istruzione e l’educazione di giovani povere ed orfane;
-    la gestione di asili d’infanzia;
-    la erogazione di sussidi per la istruzione dei giovani poveri di  Pian  di  San  Martino.

ARTICOLO  4
( Mezzi finanziari )
1.    L 'Ente attua gli scopi di cui all'articolo precedente con le rendite del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare, con contributi di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private e con i proventi delle sue attività.
2.    Il patrimonio può essere incrementato con acquisti, lasciti, donazioni, contributi e con altri atti di liberalità di persone fisiche e di persone giuridiche pubbliche o private.

ARTICOLO  5
(Organi)
1.  Sono organi dell'Ente:
     1. Il Consiglio di Amministrazione;
     2. Il Presidente;
     3. Il Vice Presidente ;
     4. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
     5. Il Visitatore dei Beni.

ARTICOLO  6
( Consiglio di Amministrazione )
1.  L'Ente è amministrato dal Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente  e da quattro componenti nominati dal Comune di Todi.
2.    Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e tutti i suoi membri sono rieleggibili limitatamente ad un identico periodo.
3.   Non possono far parte del Consiglio parenti o affini di altri consiglieri entro il secondo grado.
4.  I membri  del  Consiglio di Amministrazione nominati in sostituzione od in surrogazione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi causa, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere in carica i loro predecessori. 
5.  Decadono  dall'ufficio coloro che non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive o che intrattengono rapporti economici con l'Ente.
6. Il Consiglio viene convocato dal Presidente ogni qualvolta le esigenze lo impongano ovvero quando la convocazione venga richiesta da almeno tre consiglieri. 
7. L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno tre giorni prima della riunione anche con mezzi telematici, informatici o per fax e deve contenere specifiche indicazioni sugli oggetti da trattare nel corso della seduta.
8.  Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal membro del Consiglio più anziano di età.
9.  Le deliberazioni sono adottate, su proposta del Presidente, per alzata di mano salvo quelle concernenti persone che devono essere adottate a scrutinio segreto.
10. Le deliberazioni sono valide quando sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti il cui numero comunque non può essere inferiore a tre.
11. A parità di voti la proposta si intende respinta.
12. Di ogni decisione è redatto a cura del personale dipendente a ciò incaricato apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti all'adunanza.

ARTICOLO  7
( Compiti del Consiglio )
1. Il Consiglio di Amministrazione:
a)    provvede a tutti gli affari relativi alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente;
b)    promuove tutte le attività relative all'incremento del patrimonio;
c)    provvede a tutte le opere necessarie per la conservazione, la manutenzione e   valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare;
d)    promuove tutte le iniziative che ritiene possano rientrare negli scopi dell'Ente;
e)    assicura il regolare andamento dell'Ente e dei suoi uffici;
f)    approva i bilanci annuali preventivi e rende i conti della gestione;
g)    adotta i regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Ente;
h)    conferisce ai suoi componenti e/o a terze persone incarichi per disimpegnare   particolari compiti o per assolvere a specifiche necessità correlate al soddisfacimento delle esigenze istituzionali;
i)    provvede alla nomina del personale dipendente nonché alla gestione del relativo rapporto di lavoro;
j)    ha facoltà di attribuire ad uno o più componenti del Consiglio la cura di sovrintendere a determinati settori dell'attività dell'Ente;
k)    adotta i provvedimenti suggeriti dai Visitatori dei Beni;
l)    ha facoltà di separare la gestione del patrimonio da quella dei servizi e, per conseguire tale fine, ha facoltà di costituire e/o partecipare alla costituzione e gestione di persone giuridiche pubbliche o private;
m)    adotta tutti i provvedimenti non attribuiti dal presente statuto ad altri organi.

ARTICOLO   8
( Presidente )
1. Il Presidente è nominato dal Comune di Todi ed ha la legale rappresentanza dell'Ente.
2.  Il Presidente:
a)    adotta, in caso di motivata urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio con l'obbligo di riferirne al Consiglio stesso nella sua prima successiva seduta al fine di ottenerne la ratifica; la riunione nella quale viene discusso il provvedimento presidenziale da ratificare deve essere convocata entro dieci giorni decorrenti dalla data di adozione dell'atto da parte del Presidente;
b)    convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e provvede alla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio;
c)    vigila sul regolare andamento degli uffici e dei servizi ed ha l'obbligo di riferire al Consiglio su ogni eventuale anormalità e di assumere, se del caso, i provvedimenti di cui alla lettera a);
d)    cura la completa osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle discipline che   comunque interessino l'Amministrazione nonché delle leggi e dei regolamenti statali e regionali;
e)    dà corso, per quanto di sua competenza, agli atti di programmazione nazionale, regionale e locale;
f)    ha facoltà di delegare la rappresentanza legale dell'Ente, in parte e per singoli individuati atti, ad uno od a più componenti del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO   9
( Vice Presidente )
1. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo seno, nella sua prima riunione.
2. Esercita le attribuzioni proprie del Presidente nei casi in cui questi sia assente od impedito.
3. Qualora l'assenza o l'impedimento del Presidente si prolunghino oltre due mesi spetta al Vice Presidente di informarne il Comune di Todi per l'adozione dei provvedimenti ritenuti idonei.

ARTICOLO 10
(Collegio dei Revisori dei Conti)
Presso l'Ente funziona un Collegio di tre Sindaci Revisori effettivi nominati dal Comune di Todi,
AImeno un sindaco effettivo deve essere scelto fra persone iscritte nel ruolo dei Revisori dei Conti.
I Sindaci provvedono al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei bilanci preventivi e delle carte contabili e predispongono le relazioni di  accompagnamento al bilancio preventivo ed al conto consuntivo prima che gli indicati documenti contabili vengano sottoposti alla definitiva approvazione del Consiglio di Amministrazione.
E' in facoltà dei Sindaci Revisori di partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 11
(Il Visitatore dei Beni )
Presso l'Ente funziona il Visitatore dei Beni costituito da persona nominata e scelta dal Comune di Todi fra tecnici di notoria professionalità e probità.Il Visitatore dei Beni una volta l'anno, a pena di decadenza, deve visitare i beni rustici, i beni urbani, i beni mobili, gli oggetti d'arte e l'archivio storico riferendo al Consiglio di Amministrazione con relazione scritta e proponendo gli interventi ritenuti necessari.Il Visitatore unico dei beni opera in ottemperanza ai principi di economicità e razionalizzazione della gestione.

ARTICOLO 11 Bis
(Emolumenti spettanti ai Componenti degli Organi )
Al Presidente spetta un compenso da erogare in egual misura e con le stesse modalità con cui viene remunerato il Presidente del Consiglio Comunale di Todi.AI Presidente spetta inoltre il rimborso delle spese vive sopportate per l'espletamento della funzione.AI Vice Presidente ed agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un gettone di presenza per ogni partecipazione alle sedute del Consiglio in misura identica a quella che il Comune di Todi corrisponde ai Consiglieri comunali.Ai componenti del Consiglio spetta inoltre il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

ARTICOLO 12
(Amministrazione e Contabilità )
1.    Il Consiglio di Amministrazione adotta gli atti regolamentari necessari per rendere coerente il suo ordinamento con le leggi nazionali e regionali vigenti e con gli atti di programmazione nazionale, regionale e zonale.
2.    Nell'esercizio di tale funzione il Consiglio deve orientare tutte le sue scelte in modo tale che vengano garantite nella più ampia misura possibile la trasparenza, l'efficienza, l'economicità e la semplificazione delle sue azioni e delle sue attività.   
3.  Speciali atti regolamentari dovranno essere assunti per:
-    la utilizzazione di procedure semplificate per la conclusione di contratti per  l'acquisizione di forniture di beni e di servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria;
-    disciplinare l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo e per individuare le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di amministrazione;
-    disciplinare le modalità di formazione e di approvazione dei conti consuntivi;
-    sancire l'obbligo della tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
-    sancire l'obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità;
-    disciplinare i servizi di esazione e di cassa;
-    rendere obbligatoria la formazione dei piani annuali e poliennali di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti.

ARTICOLO 13
( Modifiche statutarie )
1.  Le modifiche allo statuto devono essere apportate con deliberazione adottata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione e, prima che vengano rese operative, debbono seguire l'iter previsto dalla legislazione regionale concernente le modifiche statutarie delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e debbono conseguire le approvazioni prescritte dall'ordinamento vigente.

ARTICOLO 14
( Norme finali )
1.   Per quanto non previsto dal presente statuto si applicheranno i principi generali dell'ordinamento e la normativa dettata dalle leggi statali e regionali in quanto applicabili.
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