Amministrazione Trasparente

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Data di pubblicazione: 26/08/2025

Data di ultimo aggiornamento: 26/08/2025

Approvato con deliberazione n. 58 del 22.07.2025

 

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

 

Capo I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

 

 

Art. 1 – Regole generali

Art. 2 – Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti

Art. 3 – Tutela delle imprese di minori dimensioni e principio di prossimità Art. 4 – Tutela dei prestatori di lavoro impiegati negli appalti

Art. 5 – Obblighi di trasparenza Art. 6 – Principio di rotazione

Art. 7 – Fasce di importo degli appalti sottosoglia ai fini della rotazione e aree merceologiche Art. 8 – Deroga e disapplicazione del principio di rotazione

Art. 9 – Affidamento dell’appalto

Art. 10 – Stipula del contratto e pubblicazione Art. 11 – Termine dilatorio

Art. 12 – Esecuzione anticipata Art. 13 – Subappalto

Art. 14 – Certificato di regolare esecuzione Art. 15 – Garanzie

 

Capo II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

 

 

Art. 16 – Affidamenti diretti Art. 17 – Contratti riservati Art. 18 – Indagini di mercato

Art. 19 – Requisiti da richiedere all’operatore

Art. 20 – Modalità procedimentali e motivazione in caso di affidamento diretto Art. 21 – Verifica della congruità dell’offerta

Art. 22 – Anomalia dell’offerta Art. 23 – Controllo dei requisiti

 

 

Capo III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA

 

Art. 24 – Procedure negoziate Art. 25 – Iter procedimentale Art. 26 – Fasi della procedura Art. 27 – Decisione a contrarre

Art. 28 – Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare Art. 29 – L’indagine di mercato

Art. 30 – L’albo fornitori

Art. 31 – Individuazione degli operatori economici da invitare

 

Art. 32 – Anomalia dell’offerta Art. 33 – Invito alla procedura

Art. 34 – Contenuto della lettera d’invito Art. 35 – Criteri di aggiudicazione

Art. 36 – Commissione giudicatrice Art. 37 – Verifica dei requisiti

Art. 38 – Termine di conclusione della procedura negoziata Art. 39 – Entrata in vigore

 

Capo I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

 

Art. 1 Regole generali

1.            Nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sottosoglia, purché i lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.

2.            Alle procedure negoziate sotto la soglia di rilievo comunitario e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D. Lgs. n° 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), le disposizioni dello stesso come modificate dal d.l. n. 209/2024.

3.            Il presente regolamento non si applica ai contratti la cui stima è inferiore ad euro 5.000,00.          

 

Art. 2 Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti

1.            Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall’art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo.

2.            In base all’art. 58 del Codice è vietato altresì l’accorpamento artificioso dei lotti.

3.            Spetta al Responsabile Unico di Progetto (RUP) accertare e attestare le condizioni che richiedono di non suddividere l’appalto in lotti.

 

Art. 3 Tutela delle imprese di minori dimensioni e principio di prossimità

2.            Nel predisporre gli atti delle procedure sottosoglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale. Analogamente, per le prestazioni in questione si applicheranno criteri di selezione e di valutazione atti a valorizzare l’affidamento ad operatori economici operanti nell’ambito territoriale di riferimento.

 

Art. 4 Tutela dei prestatori di lavoro impiegati negli appalti

1.            Nelle procedure negoziate, aventi ad oggetto appalto di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) dell’allegato I.1 al D. Lgs. n° 36/2023, comunque diversi da quelli aventi natura intellettuale, dovranno essere previste clausole sociali e criteri premiali relativi a:

a)            garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b)            garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto ed alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c)            garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2.            La Consolazione ETAB verificherà per il tramite del personale a ciò deputato,  per gli appalti in corso e nei limiti dei fabbisogni lavorativi, ad alta intensità di manodopera, di cui al primo comma, che i contratti collettivi di lavoro applicati siano conformi a quanto indicato in sede di controllo dei costi della manodopera effettuata dal RUP in sede di gara e, a campione, per la medesima categoria di appalti, che le retribuzioni dei prestatori di lavoro non siano inferiori alla soglia minima di povertà relativa, individuata dall’Istat nell’anno di riferimento, aumentata del 35%.

 

Art. 5 Obblighi di trasparenza

1.            Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l’art. 28 del Codice, che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto, l’elenco degli operatori coinvolti, l’affidatario, l’importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate.

2.            Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l’avviso deve contenere l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

3.            Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo del committente, “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi e contratti” e/o nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

 

Art. 6 Principio di rotazione

1.            La Consolazione ETAB si impegna a rispettare il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei a partecipare e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

2.            Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente. È esclusa la rotazione per gli operatori economici semplicemente invitati a precedenti procedure negoziate.

3.            La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sottosoglia svolte: quella in corso e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell’articolo 8 e nell’articolo 19 del presente regolamento e salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 6 e nell’art. 8 del presente regolamento, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.

4.            La rotazione si attua all’interno del medesimo settore merceologico/categoria di opere e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell’art. 7 del presente regolamento.

 5.           Per l’individuazione dello stesso settore merceologico si deve fare riferimento alle prime 5 cifre del codice CPV (Common Procurement Vocabulary), che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la “rotazione”. Nel caso di appalti identificati con più CPV, si fa riferimento alla categoria principale del primo e del secondo appalto. Per l’individuazione della “stessa categoria di opere” si deve fare riferimento al possesso, da parte dell’operatore economico, della medesima SOA nella categoria prevalente. Nel caso di appalti ove sono previste lavorazioni di più categorie si fa riferimento alla categoria prevalente del primo e del secondo appalto. Per i Servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i Servizi sono analoghi o meno ai fini della “rotazione”.

6.            In ogni caso il principio di rotazione non trova applicazione nell’ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura. Ciò implica:

            per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse: che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati;

            nel caso di utilizzo dell’albo dei fornitori: che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica per la fascia di importo oggetto di acquisizione.

7.            Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

3.            I suddetti criteri non si applicano la cui stima è inferiore ad euro 5 mila euro come da art. 49 comma 6 del D.lgs 36/2023 e secondo il parere del MIT                 2145 del 18.7.2023.

 

Art. 7 Fasce di importo degli appalti sottosoglia ai fini della rotazione ed aree merceologiche

1.            Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

 

Settore I Forniture

 

Fascia    Importo

A1          fino a € 4.999,99

B1          da € 5.000,00 sino a € 19.999,99

C1          da € 20.000,00 sino a € 39.999,99

D1          da € 40.000,00 sino a € 139.999,99

E1           da € 140.000,00 sino alla soglia europea ordinaria

 

Settore II Servizi

 

Fascia    Importo

A2          fino a € 4.999,99

B2          da € 5.000,00, sino a € 19.999,99

C2          da € 20.000,00 sino a € 39.999,99

D2          da € 40.000,00 sino a € 139.999,99

E2           da € 140.000,00 sino alla soglia europea ordinaria

 

2.            Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

S             Importo

F2           dalla soglia europea ordinaria indicata dalla precedente fascia E2 alla soglia europea per appalti di servizi sociali ed assimilati

 

Settore III Lavori

 

Fascia    Importo

A3          fino a € 4.999,99

B3          da € 5.000,00, sino a € 19.999,99

C3          da € 20.000,00 sino a € 39.999,99

D3          da € 40.000,00 sino a € 149.999,99

F3           da € 150.000,00 sino a € 999.999,99

E3           Da € 1.000.000,00 sino alla soglia europea, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente previste dall’art. 70 del Codice

 

Art. 8 Deroga e disapplicazione del principio di rotazione

1.            Fermo restando che, ai sensi dell’art. 49, comma 6, del D. Lgs. n° 36/2023, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00 è consentito derogare alla rotazione, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è consentito disapplicare l’obbligo di rotazione purché concorrano le seguenti condizioni:

            particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;

            effettiva assenza di alternative;

            è verificata l’accurata esecuzione del precedente appalto;

            è verificata la qualità della prestazione resa.

2.            Tali condizioni devono essere opportunamente giustificate nel primo atto di avvio della procedura di affidamento.

 

Art. 9 Affidamento dell’appalto

1.            L’affidamento o l’aggiudicazione dell’appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell’operatore economico, ad esclusione degli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00 per i quali trovano applicazione le modalità di controllo di cui al successivo art. 23 del presente Regolamento. In caso di malfunzionamenti della piattaforma o dell’interoperabilità, si procede all’affidamento con autocertificazione, come stabilito dall’art. 99, c. 3-bis, del d. lgs. n. 36/2023.

 

Art. 10 Stipula del contratto e pubblicazione

1.            La stipula del contratto relativo agli affidamenti diretti o procedure negoziate di importo inferiore ad € 70.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n° 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

2.            La stipula del contratto relativo agli affidamenti diretti o procedure negoziate d’importo pari ad € 70.000,00 sino alle soglie europee previste per Servizi, Forniture e Lavori avviene di regola mediante scrittura privata, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo n° 82 del 7 marzo 2005.

3.            La stipula del contratto relativo alle aggiudicazioni d’importo superiore alle soglie europee avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo n° 82 del 7 marzo 2005, mediante forma pubblica amministrativa, a cura  del competente ufficio dell’ente.

4.            I contratti sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all’allegato I.4 del codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 l’imposta non è dovuta, mentre negli altri casi il valore dell’imposta è progressivo in funzione del crescere del valore dell’appalto, come meglio descritto nell’allegato citato.

 

Art. 11 Termine dilatorio

1.            Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (stand-still period). Pertanto, la stipula del contratto può avvenire anche immediatamente dopo l’aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 55, comma 1, del Codice.

 

 

Art. 12 Esecuzione anticipata

1.            Dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto di cui all’art. 50, comma 6, del Codice; nel caso di mancata stipulazione l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell’Esecuzione.

2.            L’esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula del contratto, per motivate ragioni che devono emergere in modo esplicito e puntuale nella decisione a contrarre.

3.            L’esecuzione in via anticipata è sempre ammessa quando sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9 dell’art. 17 del Codice.

 

Art. 13 Subappalto

1.            Il subappalto è regolato dall’articolo 119 del D. Lgs. n° 36/2023.

2.            Al fine di assicurare la promozione e la tutela delle piccole e medie imprese e favorire una loro maggiore partecipazione nel settore degli appalti pubblici, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

La Consolazione ETAB in osservanza di quanto stabilito dal Codice, dal “Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nel settore degli appalti si riserva di effettuare i controlli previsti, relativamente al possesso dei requisiti dei subappaltatori, nonché il verificarsi delle condizioni relative alla tutela dei lavoratori ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro (eventuale nel caso in cui ETAB avesse sottoscritto un Protocollo di legalità).

Attualmente non risulta sottoscritto alcun protocollo di legalità.

 

Art. 14 Certificato di regolare esecuzione

1.            Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea La Consolazione ETAB può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal Direttore dell’Esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

 

Art. 15 Garanzie

1.            Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, La Consolazione ETAB non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 del Codice, salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2.            Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare deve essere pari all’1% (per cento) del valore complessivo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento al netto dell’IVA e degli oneri accessori.

3.            La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all’articolo 106 del Codice.

4.            Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% per cento dell’importo netto contrattuale, al quale non si applicano le riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, del Codice.

5.            La garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 20.000,00 ed infine per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato nonché per altre specifiche ragioni adeguatamente motivate in relazione alla specificità dell’affidamento.

6.            La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all’art. 117 del D. Lgs. n° 36/2023.

 

Capo II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

 

Art. 16 Affidamenti diretti

1.            Gli affidamenti diretti consentono l’assegnazione del contratto senza una procedura di gara; nell’affidamento diretto, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1, lettere

a)            e b), del Codice e dei requisiti generali e/o speciali previsti dal medesimo Codice.

2.            È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore inferiore a € 140.000,00 per i servizi e le forniture ed € 150.000,00 per i lavori, al netto di IVA ed eventuali oneri accessori.

3.            Gli affidamenti diretti vanno effettuati assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4.            L’Amministrazione, volta per volta, per l’individuazione del soggetto affidatario, in relazione alla tipologia di fornitura/servizi/lavori da affidare può ricorrere anche all’Albo Fornitori.

 

Art. 17 Contratti riservati

1. Nei contratti riservati di cui all’art. 61 del d.lgs. 36/2023 e successive modificazioni, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, è possibile riservare il diritto di partecipazione alle procedure di cui al presente Regolamento o alla esecuzione delle stesse a piccole e medie imprese.

 

Art. 18 Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui al D. Lgs. n° 36/2023, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni, e la platea dei potenziali affidatari.

 

Art. 19 Requisiti da richiedere all’operatore

1. All’operatore economico vengono richiesti requisiti quali: l’idoneità professionale;

le capacità economiche e finanziarie, stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento;

le capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento.

 

Art. 20 Modalità procedimentali e motivazione in caso di affidamento diretto

1.            La Consolazione ETAB invita gli operatori selezionati a presentare preventivo mediante:

a)            piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) per valori economici pari o superiori ad € 5.000,00;

b)            richiesta mediante PEC per appalti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore ad € 5.000,00, nei casi in cui non si ritenga di utilizzare comunque

 

la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD).

2.            L’affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.

            Nella decisione a contrarre devono sussistere i seguenti elementi:

a)            l’oggetto dell’affidamento, l’importo e il fornitore;

b)            il CPV e se del caso il CUP;

c)            il contratto collettivo applicabile;

d)            il possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;

e)            la rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico da soddisfare;

f)             eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;

g)            la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;

h)            il rispetto del principio di rotazione o le motivazioni di eventuali deroghe;

i)             l’eventuale esecuzione anticipata dell’affidamento;

j)             il nominativo del RUP e del DEC (se nominato) e l’assenza di conflitto d’interessi;

k)            gli elementi essenziali del contratto;

l)             alla copertura finanziaria.

4.            È possibile disporre l’affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.

In caso di affidamento diretto è obbligatorio allegare alla decisione a contrarre la relazione di congruità del RUP relativa all’offerta economica.

 

Art. 21 Verifica della congruità dell'offerta

1.            Il RUP svolge la verifica di congruità dell'offerta a prescindere dal numero di preventivi acquisiti per gli affidamenti di Lavori/Servizi/Forniture sotto la soglia comunitaria da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo.

2.            Il RUP deve attestare che la verifica è stata svolta e che il prezzo è da ritenersi congruo e idoneo all'espletamento delle attività oggetto dell'affidamento.

3.            La dichiarazione del RUP di congruità dell'offerta, da acquisire prima dell’adozione della decisione a contrarre, deve essere motivata in ordine alle verifiche svolte ed agli elementi di conoscenza acquisiti agli atti. La relazione sulla congruità va allegata obbligatoriamente alla decisione a contrarre.

 

Art. 22 Anomalia dell’offerta

1.            L’istituto giuridico dell’anomalia dell’offerta non trova applicazione negli affidamenti diretti.

 

Art. 23 Controllo dei requisiti

1.            Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

a)            per appalti di valore inferiore ad € 5.000,00 gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 il possesso dei requisiti per contrarre con enti pubblici. L’Ente committente si riserva di affidare i contratti sulla base di regolare DURC (e/o altro documento equipollente come ad esempio l’attestato di regolarità delle casse dei professionisti) e verifica camerale (portale verifichePa – iscrizione, categoria merceologica e assenza di procedure concorsuali); detti documenti sono acquisiti d’ufficio dall’ente committente per il tramite del Responsabile di progetto e/o il servizio economato.

a)            per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Consolazione ETAB si riserva in questi casi di procedere alla verifica delle dichiarazioni fornite anche previo sorteggio di un campione;

b)            per gli appalti di valore ricompresi fra € 40.000,00 sino a € 139.999,99 per i servizi e le forniture ed € 149.999,99 per i lavori, La Consolazione ETAB procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal D. Lgs. n° 36/2023 utilizzando il FVOE 2.0 (visura registro delle imprese, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato di regolarità contributiva (DURC), Comunicazione di regolarità fiscale, vigenza camerale e certificato del Casellario giudiziale);

c)            resta ferma la disciplina inerente i controlli antimafia, come per legge.

2.            Qualora siano effettuati controlli al di fuori o ulteriori rispetto a quelli disponibili sul FVOE e richiesti dalla legge, l’affidamento o l’aggiudicazione dell’appalto è disposto/a decorsi i termini di legge, anche in assenza di risposta.

 

Capo III ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA

 

Art. 24 Procedure negoziate

1.            Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.

2.            Le procedure negoziate sottosoglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore da € 140.000,00 sino alla soglia europea, al netto dell’IVA.

3.            Per i lavori le procedure negoziate vengono indette per importi di valore da € 150.000,00 sino alla soglia europea, al netto dell’IVA.

4.            È data pubblicità sul sito web dell’avvio delle consultazioni

 

Art. 25 Iter procedimentale

1.            La decisione a contrarre costituisce, quando non viene precedentemente approvato avviso di indagine di mercato, il primo atto della procedura negoziata, nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l’appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.

2.            Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.

3.            Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata vengono assegnati, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite ricorso all’albo fornitori.

4.            Per gli appalti di lavori di valore da € 1.000.000,00 sino alla soglia europea il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10.

5.            Per i lavori di importo superiore ad € 1.000.000,00 è possibile procedere tramite procedura aperta, con inversione procedimentale, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del D. Lgs. n° 36/2023.

 

Art. 26 Fasi della procedura

La procedura negoziata sottosoglia si sviluppa su tre fasi:

1.            lo svolgimento di indagini di mercato oppure la consultazione dell’albo fornitori per l’individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo. L’Amministrazione, volta per volta, sceglie fra le due ipotesi la modalità che ritiene più idonea in relazione alla tipologia di fornitura/servizi/lavori da affidare;

2.            il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell’affidatario;

3.            la stipula del contratto.

 

Art. 27 Decisione a contrarre

La decisione a contrarre deve specificare:

1.            CPV, CUP, CUI ove previsto;

2.            l’assenza di un interesse transfrontaliero certo;

3.            l’interesse che si intende soddisfare;

4.            la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;

5.            gli elementi essenziali del contratto;

6.            le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;

7.            le modalità per l’individuazione degli operatori economici da invitare (albo o avviso);

8.            l’eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi al confronto;

9.            qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l’indicazione dei criteri per l’individuazione degli operatori da invitare;

10.          sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. Nel dettaglio la motivazione può evidenziare che l’applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;

11.          il criterio per la scelta della migliore offerta;

12.          il nominativo del RUP e del DEC;

13.          l’importo massimo dell’affidamento e la copertura contabile.

14.          Nel caso di determinazione che approva l’avviso di manifestazione di interesse, i punti 6, 7 e 8 sono già contenuti nella medesima

 

Art. 28 Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1.            L’indagine di mercato o la consultazione dell’albo fornitori deve tenere conto del principio di rotazione, delle categorie merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall’art. 7 del presente regolamento.

2.                            L’indagine di mercato o la consultazione dell’albo fornitori è svolta tenendo in considerazione l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, delle piattaforme telematiche in uso alla Stazione Appaltante; l’operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato ad operare sulle suddette Piattaforme.

 

Art. 29 L’indagine di mercato

1.            L’indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.

2.            Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.

3.            Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico, nonché di altri fornitori esistenti.

4.            I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

5.            L’avviso relativo all’indagine di mercato va pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”. Inoltre, l’avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC.

6.            L’avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

7.            Qualora l’importanza dell’appalto lo richieda potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.

8.            L’avviso deve indicare:

            il valore dell’affidamento;

            gli elementi essenziali del contratto;

            i requisiti di idoneità professionale;

            i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;

            il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;

            qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente regolamento;

            sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da

invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l’utilizzo dei criteri di cui al punto precedente, come meglio delineato nel successivo articolo 30 del presente regolamento;

            i criteri di selezione degli operatori economici invitati;

            le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

 

Art. 30 L’albo fornitori

1.            L’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d’appalto può essere effettuata, oltre che tramite indagine di mercato, anche tramite l’albo fornitori, costituito dal Comune di Todi o Dalla Provincia di Peeugia o dalla Regione Umbria secondo le modalità individuate dai singoli enti titolari degli albi e/o secondo la disciplina delle convenzioni eventualmente sottoscritte con detti enti.

2.            La Consolazione ETAB al momento ritiene non coerente con le capacità e fabbisogni lavorativi attuali costituire un albo proprio.

 

Art. 31 Individuazione degli operatori economici da invitare

In caso di avviso di indagine di mercato:

L’operatore economico invitato alla procedura negoziata, individuato a seguito di sorteggio o tramite i criteri di cui al comma 5 del presente articolo, può presentare la propria offerta singolarmente oppure quale mandatario di operatori riuniti. Non è pertanto preclusa la partecipazione dell’operatore economico quale mandatario di raggruppamento costituito con operatori non sorteggiati o non individuati tramite i predetti criteri.

1.            Qualora, nell’avviso pubblico di avvio dell’indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

2.            Nel caso di cui al comma precedente, l’avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma comporti per La Consolazione ETAB oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tale circostanza deve essere anch’essa esplicitata nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato e nei relativi atti di affidamento.

3.            Tenuto conto di quanto espresso al comma precedente, qualora il numero delle candidature pervenute per i lavori sia superiore a 50, onde evitare un allungamento dei tempi di verifica delle manifestazioni di interesse pervenute, si potrà procedere al sorteggio degli operatori, tra cui individuare quelli da invitare, così come indicato successivamente.

4.            La stazione appaltante potrà procedere alla selezione rispettivamente di almeno n. 10 (dieci) per i lavori / n. 5 (cinque) per servizi e forniture operatori economici da invitare alla presentazione dell’offerta, secondo i criteri di seguito elencati, fatta salva l’applicazione del principio di rotazione di cui all’articolo 49 del Codice dei Contratti.

I criteri possono essere utilizzati cumulativamente o alternativamente tra loro a seconda dei casi specifici oggetto di affidamento.

Per i SERVIZI/FORNITURE:

Solo nel caso in cui gli operatori economici che presentano offerta fossero superiori a 5

Criterio n. 1) Prossimità della Sede operativa dell’operatore economico rispetto al luogo ove deve essere svolto il Servizio o al luogo di esecuzione della fornitura;

Criterio n. 2) Fatturato medio annuo nel triennio precedente all’anno dell’affidamento più alto dell’importo messo a base d’asta;

Criterio n. 3) Servizi analoghi maggiormente attinenti a quello oggetto di affidamento;

Per i LAVORI:

Nei casi in cui le domande fossero superiori a 50 si potranno sorteggiare 50 operatori economici. Di questi verranno selezionati 10 operatori economici, applicando i criteri di seguito indicati, cumulativamente o alternativamente tra loro, in base all’oggetto e all’importo dell’appalto.

Se le domande saranno inferiori a 50, verranno selezionati 10 operatori economici, applicando i criteri di seguito indicati, cumulativamente o alternativamente tra loro, in base all’oggetto e all’importo dell’appalto:

Criterio n. 1) Prossimità della sede operativa dell’operatore economico rispetto al luogo ove devono essere eseguiti i Lavori, al fine di garantire una più efficiente gestione dell’appalto.

Criterio n. 2) Classifica dell’attestazione SOA nella categoria prevalente oppure nelle categorie scorporabili, così come meglio individuato nei sotto-criteri, da utilizzare a cascata, qualora fossero individuati più di 10 operatori tramite il criterio n. 1:

a)            sotto-criterio n. 1 Possesso dell’attestazione SOA nella categoria prevalente e nelle/ nella categoria scorporabile (se presente) dei lavori oggetto dell’appalto;

b)            sotto-criterio n. 2 (da utilizzare in caso di più soggetti in possesso dell’attestazione prevista al punto precedente), classifica minima più alta nell’attestazione SOA per la categoria prevalente;

c)            sotto-criterio n. 3 (da utilizzare in caso di più soggetti in possesso dell’attestazione prevista al punto precedente) classifica minima più alta nell’attestazione SOAper la/le categoria/categorie scorporabili se presenti;

d)            lavori o servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto.

In caso di utilizzo dell’albo fornitori:

1.            Qualora si preveda di individuare per la procedura negoziata un numero di operatori economici, tra quelli iscritti all’albo fornitori, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo il criterio della rotazione degli iscritti in base a “aggiudicazione su categoria e classe”.

2.            L’applicazione del principio di rotazione non si rende necessaria nel caso in cui non venga prevista alcuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell’indagine di mercato o tramite l’utilizzo dell’albo fornitori.

3.            Se il numero di operatori economici iscritti nella fascia economica di riferimento all’appalto in questione dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall’art. 50, comma 1, del D. Lgs. n° 36/2023 (5 operatori in conformità alle lettere c) ed e) e 10 per la lettera d) del medesimo articolo) si procederà ad un’integrazione al minimo mediante l’integrazione con altre imprese iscritte nelle fasce economiche più alte rispetto a quella di riferimento.

 

Art. 32 Anomalia dell’offerta

1.            Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso che non presentano un interesse transfrontaliero certo è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2.            Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l’individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell’allegato

II.2 al Codice dei Contratti, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell’allegato II.2 al Codice dei Contratti.

3.            L’esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

 

Art. 33 Invito alla procedura

1.            Conclusa  l’indagine  di  mercato  e formalizzati i relativi risultati l’Amministrazione procederà ad invitare gli

operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti digitali di e- procurement di cui l’Amministrazione dispone nel rispetto delle prescrizioni normative.

2.            I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

 

Art. 34 Contenuto della lettera d’invito

1.            L’invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria.

2.            In linea di massima l’invito deve contenere:

a)            l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali ed il suo importo complessivo stimato;

b)            i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico- finanziari/tecnico- organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o nel caso di operatore economico selezionato dall’Albo fornitori: la conferma dei requisiti generali, di idoneità professionale e del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell’albo fornitori. Si rende necessario l’utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;

c)            il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;

d)            l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;

e)            il criterio di aggiudicazione prescelto;

f)             la misura delle penali;

g)            l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h)            l’eventuale richiesta di garanzie;

i)             il nominativo del RUP;

j)             il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;

k)            lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

l)             la data, l’orario ed il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all’apertura della documentazione amministrativa;

m)           Premio di accelerazione nei lavori pubblici

 

Art. 35 Criteri di aggiudicazione

1.            Le procedure negoziate sottosoglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

2.            Vanno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all’art. 108, comma 2, del Codice.

 

Art. 36 Commissione giudicatrice

1.            Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa le offerte sono valutate da una Commissione nominata secondo quanto previsto dalle “Linee Guida per la nomina ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici per l’affidamento di appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi, forniture con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, che dovranno essere opportunamente approvate.

2.            La Commissione può essere presieduta e composta da dipendenti dell’Ente La Consolazione ETAB

appartenenti all’area dei Funzionari ed E.Q..

3.            Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

 

Art. 37 Verifica dei requisiti

1.            La verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

 

Art. 38 Termine di conclusione della procedura negoziata

1.            La procedura negoziata sottosoglia deve concludersi entro:

•              4 mesi se aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

•              3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

2.            I termini decorrono dall’invio degli inviti a formulare offerta, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

3.            Ove si debba attivare la procedura di verifica dell’anomalia i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

4.            In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest’ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

 

Art. 39 Entrata in vigore

Il  presente  Regolamento  entra  in  vigore  il giorno 23.07.2025.

 

Todi, 22 luglio 2025

 

Il Presidente

Dr. Leonardo Mallozzi

 

 

Normativa

Il regolamento per gli acquisti diretti, o più in generale il regolamento per l'attività negoziale o per gli acquisti sotto soglia, viene pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'ente pubblico. La sezione specifica in cui si trova è, in linea di massima, "Disposizioni generali", e al suo interno la sottosezione "Atti amministrativi generali". Questo posizionamento risponde agli obblighi di trasparenza previsti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che impone alle pubbliche amministrazioni di pubblicare, tra le altre cose, gli "atti di carattere normativo e amministrativo generale" che regolano le funzioni e le attività dell'ente. Oltre al regolamento, le singole procedure di acquisto diretto (come la determina a contrarre) e i relativi dati (oggetto, importo, fornitore) vengono pubblicati nella sezione "Bandi di gara e contratti", che è a sua volta una sottosezione di "Amministrazione Trasparente". In sintesi, per trovare il regolamento che disciplina gli acquisti diretti, devi cercare in "Amministrazione Trasparente" → "Disposizioni generali" → "Atti amministrativi generali".

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