Amministrazione Trasparente

Bilanci Preventivi

Data di pubblicazione: 29/06/2020

Data di ultimo aggiornamento: 17/12/2024

Il bilancio di previsione


La formazione del bilancio di previsione per le IPAB è stabilito dall’art. 20 della L. n. 6972 del 17.07.1890 e dai successivi provvedimenti di esecuzione, ed in particolare dal R.D. n. 99 del 5.2.1891. Si tratta di un bilancio finanziario [in altre parole non sono indicati costi o ricavi, ma entrate ed uscite] contenente le previsioni di entrata che si prevede di accertare e le previsioni di spesa che si prevede di impegnare nell’anno al quale il bilancio si riferisce. Tale documento, avente valenza programmatoria, assume le stesse funzioni che, nel privato, sono proprie dei budgets aziendali.

Come del resto vale anche per i bilanci di altri soggetti pubblici, la redazione del bilancio di previsione deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

à         pareggio [le entrate di competenza complessivamente previste devono esattamente pareggiare con le spese di competenza dell’esercizio; si noti che fra le entrate è appostato il valore del presunto avanzo di amministrazione – o disavanzo - che l’ente ritiene di poter conseguire/sopportare nell’esercizio anteriore a quello oggetto di previsione, la cui esatta determinazione è svolta in sede di approvazione del bilancio consuntivo, e cioè qualche mese dopo l’inizio del nuovo esercizio];

à         annualità [l’unità temporale della gestione è l’anno finanziario, che coincide con l’anno solare];

à         universalità[la gestione finanziaria è unica; sono vietate le gestioni fuori bilancio e le contabilità separate];

à         integrità [le entrate devono essere iscritte al lordo delle eventualiv spese di riscossione; non è possibile la compensazione di partite attive e passive];

à         veridicità [le previsioni di bilancio devono essere realistiche, rispondenti a ciò che potranno produrre i cespiti di entrata, così come le spese devono essere iscritte per l’importo reale che si presume di dover sostenere nell’esercizio; in altri termini vanno evitate sia la sovrastima delle entrate che la sottostima delle spese];

à         specificazione [l’unità elementare del bilancio dell’IPAB è il capitolo; la specificazione delle voci di entrata e di spesa deve condurre ad una rappresentazione trasparente del bilancio].

La struttura del bilancio di previsione è semplice:


PARTE ENTRATA
- Avanzo di amministrazione presunto
- TITOLO I – Entrate effettive
- Sezione 1 – Entrate ordinarie
1. Rendite patrimoniali
2. Proventi diversi
3. Proventi della beneficenza
4. Entrate diverse ordinarie
- Sezione 2 – Entrate straordinarie
- TITOLO II – Movimento di capitali
- TITOLO III – Partite di giro

PARTE SPESA
- Disavanzo di amministrazione presunto
- TITOLO I – Spese effettive
- Sezione 1 – Spese ordinarie
1. Oneri patrimoniali
2. Spese generali
3. Spese per l’assistenza e la beneficenza
- Sezione 2 – Spese straordinarie [comprensive del fondo di riserva]
- TITOLO II – Movimento di capitali
- TITOLO III – Partite di giro

Come si può facilmente evincere dallo schema di bilancio, la struttura del medesimo non differisce dal consueto schema rinvenibile nell’ambito dei bilanci pubblici, a causa della presenza delle c.d. “parte corrente” [riferibile alla gestione ordinaria], della parte in “conto capitale” [riferibile ad operazioni che comportano aumento, diminuzione o trasformazione dei beni costituenti la dotazione patrimoniale dell’ente, la cui movimentazione complessiva dovrebbe, di norma, pareggiarsi] e delle partite di giro [anticipazioni e rimborsi che non alterano i proventi e le spese effettive dell’ente].

Il bilancio di previsione viene predisposto nell’anno finanziario precedente a quello cui si riferisce; viene proposto dal Segretario-Direttore dell’ente; l’approvazione avviene ad opera del Consiglio di Amministrazione; successivamente veniva trasmesso, per il controllo di legittimità, alla competente sezione del Comitato Regionale di controllo [CO.RE.CO; O.RE.CO in Lombardia], secondo schemi procedurali fissati dalle leggi regionali. Attualmente nelle IPAB esiste organo di revisione contabile cui sottoporre il bilancio ai fini del parere, in assonanza con le previsioni della legge n. 142/90 per gli enti locali; il bilancio trova poi un momento di “pubblicità legale”, ai fini della sua conoscibilità da parte della cittadinanza, mediante l’affissione in bacheca e all’albo pretorio del Comune nel cui territorio è situata l’IPAB.

Nel corso dell’esercizio il bilancio, considerata la dinamicità dell’ambiente in cui opera ogni azienda, può essere oggetto di variazione, sia in entrata che in uscita. Si possono verificare, per i più diversi motivi, previsioni di maggiori o minori spese, così come di maggiori o minori entrate.

Tali previsioni modificative devono essere tempestivamente adottate con atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione, mediante le c.d. variazioni di bilancio di previsione, nel rispetto del principio della copertura finanziaria. 

Normativa

L. 6972/1890 e RD 5.2.1981, n. 99

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