Amministrazione Trasparente

Bilancio consuntivo

Data di pubblicazione: 29/06/2020

Data di ultimo aggiornamento: 17/12/2024

Il conto consuntivo

Il conto consuntivo ha la funzione di rappresentare i risultati della gestione del bilancio annuale dell’esercizio conclusosi, sia per la entrata che per la spesa, distintamente per capitoli, sia per la competenza [operazioni riferibili all’anno trascorso], che per i residui [operazioni relative ai “trascinamenti” delle operazioni sorte negli esercizi anteriori a quello trascorso e non conclusesi nell’esercizio in cui sono sorte].

In altri termini, il conto consuntivo deve essere l’esatta fotografia di tutto ciò che si è verificato nella gestione a partire dal 1 gennaio sino al 31 dicembre dell’esercizio trascorso [per la verità nelle IPAB la legislazione consente, fino alla fine del mese di febbraio dell’anno successivo, pagamenti o riscossioni riferibili a spese già impegnate od entrate già accertate prima del 31 dicembre, al fine di ridurre l’entità dei residui [detto periodo viene denominato “esercizio suppletivo”].

Dal punto di vista procedurale, il Tesoriere dell’Ente, entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di competenza, deve presentare al Consiglio di Amministrazione dell’IPAB il rendiconto finanziario della propria gestione, corredato di tutti gli atti e documenti relativi alle riscossioni ed ai pagamenti, nonchè delle somme ricevute in carico e della consistenza finale al 31 dicembre del fondo di cassa.

In tal modo il Tesoriere definisce i rapporti finanziari intercorsi con l’Ente nell’esercizio; a sua volta l’Ente predispone il rendiconto patrimoniale, detto anche Conto Consuntivo ed una “relazione sul risultato morale della propria gestione”, sulla base di schemi di bilancio previsti dalla legge. Attraverso questi due documenti il Consiglio di Amministrazione dell’ente espone i dati finanziari della gestione nonchè il significato amministrativo ed economico dei dati in esso esposti, da cui scaturisce un risultato attivo [avanzo di amministrazione], passivo [disavanzo d’amministrazione] o di parità [pareggio], consentendo le dovute valutazioni in ordine all’efficacia e all’efficienza della gestione.

 

 

Normativa

L. 6972/1890 e R.D. 5.2.1891, n. 99

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