Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile
Data di ultimo aggiornamento: 20/12/2024
Art. 31
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli
sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli
organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione,
procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali
eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli
organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di
previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o
bilancio di esercizio nonche' tutti i rilievi ancorche' non recepiti
della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attivita'
delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Normativa
Art. 31 DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33