Interventi straordinari e di emergenza
Data di ultimo aggiornamento: 10/10/2025
Interventi straordinari e di emergenza
Fattispecie non ricorrente
È esatto, molti enti pubblici non devono compilare la sezione "Interventi straordinari e di emergenza" (Art. 42 del D.Lgs. 33/2013), a meno che non abbiano adottato provvedimenti di quel tipo.
L'obbligo di pubblicazione, infatti, è condizionato e si applica solo alle pubbliche amministrazioni che:
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Adottano provvedimenti contingibili e urgenti (ossia atti amministrativi eccezionali, di solito di competenza di Sindaci, Prefetti o altre autorità di emergenza).
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Adottano provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o altre emergenze.
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Comportano deroghe alla legislazione vigente (il cuore dell'obbligo di trasparenza su questa sezione).
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Sono Amministrazioni Commissariali e straordinarie costituite per la gestione delle emergenze.
Ai fini della trasparenza viene pubblicato il contributo ottenuto per le attività di emergenza durante il Covid
Emergenze (come il COVID-19): Devono pubblicare la rendicontazione delle erogazioni liberali ricevute, che è un obbligo specifico introdotto da norme emergenziali (come l'Art. 99, co. 5, del D.L. 18/2020) e che viene solitamente collocato in questa sezione.
Importo: Euro 74.588,98
Data valuta 6/09/2023:
Erogatore: Regione Umbria
Origine: Fondo straordinario Istitutuzioni di Assistenza